Il 23 luglio sono scaduti i termini per la consegna dei 730. Ma, nel caso ci si accorga di aver commesso degli errori o saltino fuori da un cassetto scontrini e documenti di cui ci si era scordati, c’è ancora tempo per rimediare. Idem se si trovano imprecisioni o falle nelle dichiarazioni compilate dal caf di riferimento o dal commercialista di fiducia. Orientarsi da soli non è semplice, ma nemmeno impossibile. Agenzia delle Entrate, come di consueto, mette a disposizione istruzioni online e contact center (agenziaentrate.gov.it)
Modello 730 rettificativo
Se il contribuente riscontra errori commessi dal soggetto che ha prestato l’assistenza fiscale (caf, commercialista…) deve comunicarglielo il prima possibile. Sarà così possibile elaborare e trasmettere, sempre a cura del referente, un modello 730 “rettificativo”.
Modello 730 integrativo
Se il contribuente si accorge di non aver fornito tutti gli elementi da indicare nella dichiarazione, le modalità di integrazione della dichiarazione originaria cambiano se le correzioni comportano una situazione più favorevole o se implicano un risultato meno favorevole.
Integrazione della dichiarazione che comporta un maggiore credito, un minor debito o un’imposta invariata
Quando l’integrazione o la rettifica comportano un maggiore credito o un minor debito, oppure un’imposta pari a quella determinata con il modello 730 originario, due sono le opzioni possibili:
Uno: presentare entro il 25 ottobre un nuovo modello 730 completo di tutte le sue parti, indicando il codice 1 nella casella “730 integrativo” che si trova nel frontespizio. Il 730 integrativo deve essere comunque presentato a un caf o a un professionista abilitato anche in caso di assistenza precedentemente prestata dal sostituto d’imposta (cioè il datore di lavoro o l’ente previdenziale). Il contribuente che provvede in questo modo deve esibire la documentazione necessaria al caf o al professionista abilitato per il controllo della conformità delle integrazioni o delle correzioni da apportare. Lo stesso obbligo, mostrare tutte le pezze d’appoggio, c’è anche se l’assistenza per il 730 originario era stata prestata dal sostituto d’imposta.
Due: presentare la dichiarazione dei redditi Persone fisiche 2018, utilizzando l’eventuale differenza a credito e richiedendone il rimborso. Le scadenze si diversificano in base alle scelte. Questo modello può essere consegnato entro il 31 ottobre (correttiva nei termini) oppure entro il termine previsto per l’inoltro del modello redditi Persone fisiche 2018 relativo all’anno successivo (dichiarazione integrativa a favore) oppure entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata inviata la dichiarazione (dichiarazione integrativa). In questo caso l’importo a credito potrà essere utilizzato in compensazione, per eseguire il versamento di debiti maturati a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa.
Integrazione della dichiarazione in relazione esclusivamente ai dati del sostituto d’imposta
Se il contribuente si accorge di non aver fornito tutti i dati per consentire di identificare il sostituto che effettuerà il conguaglio, o di averli forniti in modo inesatto, è possibile presentare entro il 25 ottobre un nuovo modello 730 per integrare e o correggere le informazioni parziali o non giuste. In questo caso l’interessato dovrà indicare il codice 2 nella casella “730 integrativo” nel frontespizio. Il nuovo modello 730 dovrò contenere le stesse informazioni del modello 730 originario, ad eccezione di quelle nuove indicate nel riquadro “Dati del sostituto d’imposta che effettuerà il conguaglio”.
Integrazione della dichiarazione in relazione sia ai dati del sostituto d’imposta sia ad altri dati della dichiarazione da cui scaturiscono un maggior importo a credito, un minor debito oppure un’imposta invariata
Quando il contribuente si accorge di più tipologie di errori – sia di non aver fornito tutti i dati che consentono di identificare il sostituto che effettuerà il conguaglio (o di averli forniti in modo inesatto) sia di non aver fornito tutti gli elementi da indicare nella dichiarazione e l’integrazione e la rettifica comportano un maggior importo a credito, un minor debito oppure un’imposta pari a quella del 730 originario – entro il 25 ottobre va consegnato un nuovo modello 730 con l’inserimento delle coordinate giuste, indicando il codice 3 nella casella “730 integrativo” del frontespizio.
Integrazione della dichiarazione che comporta un minor credito o un maggior debito
Quando il contribuente si accorge di non aver fornito tutti gli elementi da indicare nella dichiarazione, e l’integrazione o la rettifica comportano un minor credito o un maggior debito, si deve utilizzare il modello reddito Persone fisiche 2018. Per la consegna, queste sono le scadenze:
entro il 31 ottobre (correttiva nei termini). Se dall’integrazione emerge un importo a debito, il contribuente dovrà procedere al contestuale pagamento del tributo dovuto, degli interessi calcolati al tasso legale con maturazione giornaliera e della sanzione in misura ridotta (ravvedimento operoso);
entro il termine previsto per la presentazione del modello Redditi relativo all’anno successivo (dichiarazione integrativa). Vale la stessa regola: se dall’integrazione emerge un importo a debito, il contribuente dovrà pagare contemporaneamente il tributo dovuto, gli interessi calcolati al tasso legale con maturazione giornaliera e le sanzioni in misura ridotta previste in materia di ravvedimento operoso;
entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione. Anche in questo caso, se dall’integrazione emerge un importo a debito, il contribuente dovrà pagare contemporaneamente il tributo dovuto, gli interessi calcolati al tasso legale con maturazione giornaliera e le sanzioni in misura ridotta previste in materia di ravvedimento operoso.
La presentazione di una dichiarazione integrativa non sospende le procedure avviate con la consegna del modello 730 e, quindi, non fa venir meno l’obbligo da parte del datore di lavoro o dell’ente pensionistico di effettuare i rimborsi o trattenere le somme dovute in base al modello 730.