Nei mesi scorsi si è parlato molto della possibilità per i dipendenti pubblici che in passato hanno lavorato presso enti poi confluiti nell’Inpdap, di sanare la propria posizione contributiva. Facciamo un po’ di chiarezza, a partire dalla data di prescrizione per il versamento degli eventuali contributi mancanti.

«C’è tempo fino al 31 dicembre 2021» spiega Daniele Lazzaro dell’Inas Cisl. «Il compito di colmare i buchi e correggere gli errori in realtà spetta agli enti ex datori di lavoro, non ai dipendenti. Ma è preferibile che si attivino anche i lavoratori per fare una verifica. Scoprire le irregolarità all’ultimo momento, infatti, potrebbe allungare i tempi per l’erogazione dell’assegno pensionistico».

Perché fare la verifica

«In passato erano le amministrazioni pubbliche a incassare i contributi dei propri dipendenti e a erogare la pensione» dice Lazzaro. «Quando le diverse gestioni sono confluite nell’Inpdap e poi nell’Inps, non tutti gli enti hanno trasferito i contributi versati dai dipendenti».

Chiariamo subito che la maggior parte dei lavoratori non rischia di vedersi ridurre l’importo dell’assegno pensionistico nel caso in cui i datori di lavoro non dovessero rispettare la data fissata dell’Inps: saranno sempre e comunque loro a doversi fare carico dei contributi prescritti non ancora versati.

«Quelli che rischiano di più sono i dipendenti che facevano capo alla ex Cassa pensioni insegnanti (maestri delle scuole primarie paritarie, delle scuole d’infanzia comunali e degli asili eretti in enti morali). Gli enti per i quali lavoravano, infatti, non avranno l’obbligo di erogare i contributi mancanti dopo la prescrizione» sottolinea l’esperto.

Come fare la verifica

È necessario essere in possesso dell’estratto conto contributivo dell’Inps: si può scaricare dal sito inps.gov.it, se si ha il Pin, oppure rivolgersi a un patronato. Il documento va poi confrontato con i certificati di servizio ottenuti dagli ex datori di lavoro. Se mancano versamenti o si notano altre irregolarità, bisogna inviare all’Inps la Rvpa, cioè la Richiesta di variazione di posizione assicurativa.