Le gite scolastiche e le escursioni con i boy scout. L’oculista. Le ripetizioni di matematica. Le lezioni di scuola guida. I biglietti per treni e bus. E via elencando. Nelle coppie scoppiate, quando la separazione o il divorzio sono stati burrascosi, spesso si litiga per le spese per i figli. E si bisticcia, in particolare, per i soldi da sborsare per eventi non preventivabili, per imprevisti o per “voci” non incluse nell’assegno di mantenimento fisso. A chi tocca anticipare il denaro per pagare un corso di nuoto? Su chi ricade l’onere di finanziare un soggiorno di studio all’estero? E se serve l’apparecchio per i denti? Quando va chiesto il permesso anticipato? Quando no?
Per evitare i moltiplicarsi dei conflitti, e disinnescare situazioni esplosive, diversi uffici giudiziari hanno varato protocolli ad hoc. A Milano si è fatto un salto di qualità. Sono state concordate e sottoscritte quattro pagine di linee guida, centrate sulle “spese extra assegno di mantenimento per i figli minori e maggiorenni non economicamente indipendenti”. Il vademecum è stato messo a punto coinvolgendo tutte le parti in campo, cioè Corte d’appello del capoluogo lombardo, Tribunale e Sezione famiglia, Consiglio dell’ordine degli avvocati e Osservatorio sulla giustizia civile. Le indicazioni e le istruzioni valgono per il territorio corrispondente a 8 province e a un bacino di 6 milioni di abitanti, circa due terzi della Lombardia.
Le regole di base antiabusi
Il documento con le linee guida inizia con una serie di punti fermi. Le scelte di istruzione, educazione e salute relative al minore devono essere sempre concordate dagli ex partner, salvo che ci sia un affido super esclusivo. Se un figlio è diventato maggiorenne, e non è ancora economicamente indipendente, nelle decisioni va coinvolto attivamente anche con lui, oltre a entrambi i genitori. La sola volontà di questi ultimi non è sufficiente.
L’assegno di mantenimento: che cosa copre?
L’assegno di mantenimento periodico per i figli – si ricorda del documento con le linee guida – è destinato a coprire tutti i costi connessi alle esigenze ordinarie di vita di bimbi e ragazzi. Sono incluse ad esempio le spese di vitto, mensa scolastica, il concorso alle spese di spesa di casa (eventuale canone d’affitto, utenze, consumi), l’abbigliamento ordinario inclusi i cambi di stagione, le spese di cancelleria scolastica ricorrenti nell’anno, i medicinali da banco.
Gli assegni familiari: a chi vanno?
Gli assegni familiari devono essere corrisposti al genitore presso cui i figli vivono e costituiscono una voce aggiuntiva rispetto all’assegno di mantenimento, anche se erogati dal datore di lavoro dell’altro genitore, salvi diversi accordi tra le parti o diversa indicazione del giudice.
Le spese straordinarie: quali sono?
Per spese straordinarie (extra assegno di mantenimento) le linee guida intendono quelle che presentano uno di questi requisiti: occasionalità o sporadicità (requisito temporale), gravosità (requisito quantitativo) oppure voluttuarietà (requisito funzionale). Ogni genitore dovrà contribuire al pagamento nella percentuale concordata tre le stesse parti o – in caso di controversia – disposta dal giudice. Per alcune voci ci dovrà essere un accordo preventivo tra gli ex partner, per altre no.
Le spese extra: ecco il prospetto
Spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo tra ex partner: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o da medico curante; b) cure dentistiche presso strutture pubbliche; c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base o da uno specialista ed erogati dal servizio sanitario nazionale; d) ticket sanitari; e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista; f) farmaci prescritti dal medico curante, pediatra di base o dallo specialista, anche se non coperti dal servizio sanitario nazionale.
Spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private; b) cure termali e fisioterapiche; c) trattamenti sanitari non erogati dal servizio sanitario nazionale oppure previsti dal servizio sanitario nazionale ma effettuati privatamente; d) farmaci omeopatici.
Spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per istituti pubblici; b) libri di testo; c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per l’attività sportiva che rientra nella ordinaria programmazione didattica; d) dotazione informatica (pc, tablet, ecc.) imposta dalla scuola connessa al programma di studio differenziato (Bes); e) assicurazione scolastica; f) fondo cassa richiesto dalla scuola; g) gite scolastiche senza pernottamento; h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus, treno) dal luogo di residenza all’istituto scolastico.
Spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati; b) gite scolastiche con pernottamento; c) corsi di recupero e lezioni private; d) corsi di specializzazione, master e corsi postuniversitari in Italia e all’estero; e) alloggio presso la sede universitaria.
Spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato prescuola e doposcuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali).
Spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue; b) corsi di musica e strumenti musicali; c) attività sportive (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei) e abbigliamento e attrezzature adatte; d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boyscout); e) babysitter; f) viaggi studio in Italia e all’estero, stage sportivi e vacanze senza genitori; g) spese per il conseguimento della patente di guida (corsi e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per l’auto di trasporto dei figli.
Richieste e assenso: come e quando?
Un genitore, per le spese che implicano un accordo preventivo, deve fare una richiesta scritta all’altro. L’ex partner è tenuto a esprimere il proprio dissenso, e a motivarlo, entro 10 giorni al massimo. Non può temporeggiare o sottrarsi a questa responsabilità. Il silenzio, scaduti i termini previsti dalle linee guida, vale come via libera all’acquisto del bene o del servizio segnalato. Chi tace, insomma, acconsente. Il genitore che anticipa i soldi deve inviare all’altro genitore la documentazione dell’esborso sostenuto, entro 30 giorni e per raccomandata o per e-mail, con la prova dell’avvenuta ricezione. Per provvedere al rimborso ci sono poi 15 giorni.
Il valore aggiunto delle linee guida milanesi
Spiega l’avvocato Grazia Cesaro, presidente della Camera minorile di Milano, l’associazione di legali che operano nell’ambito del diritto minorile e della famiglia promuovendo la centralità dei più piccoli come soggetto di diritti: “Queste linee guida sono molto dettagliate e, soprattutto, sono state ritagliate sulle esigenze dei figli, più che su quelle dei genitori. L’elenco delle spese straordinarie è molto chiaro ed esteso. Comprende voci che in passato erano spesso causa di controversie, ad esempio l’oratorio estivo, i boy scout, la patente e l’auto. Non ci possono essere equivoci, litigi, fraintendimenti. È tutto elencato, punto per punto. Mamme e papà hanno ben chiara ogni cosa e anche per noi avvocati diventa più semplice dare loro indicazioni. Altri aspetti importanti, sempre a vantaggio dei figli, sono la previsione di tempi prefissati per opporsi a una richiesta di spesa extra e l’introduzione del silenzio-assenso. Un genitore non potrà più tiranneggiare l’altro e tirarla troppo per le lunghe”.
Protocolli e dintorni: quali vantaggi per tutti?
Anche Katia Lanosa, vice presidente nazionale dell’Associazione avvocati matrimonialisti italiani, da Bologna plaude alle linee guida lombarde, destinate ad essere esportate in altri distretti giudiziari. E sottolinea il contributo che possono dare, al di là delle singole cause. “Le condizioni di difficoltà in cui si trova ad operare il servizio giustizia e i conseguenti disagi che si ripercuotono sui cittadini – specie sotto il profilo della lunghezza dei procedimenti giudiziari, in contrasto con il principio della ragionevole durata del processo – hanno determinato gli operatori del diritto, in varie realtà giudiziarie territoriali, a confrontarsi e a verificare la possibilità di realizzare modelli organizzativi finalizzati a migliorare la situazione. Sono così sorti tavoli di comune confronto, gli osservatori, e sono state messe a punto ‘prassi virtuose’. Le linee guida di Milano sono l’ultimo, positivo esempio. Ve ne sono altri, a Bologna e non solo. Ovunque è auspicabile che i giudici (nei provvedimenti) e gli avvocati (negli atti dei procedimenti di separazione consensuale e divorzio congiunto) specifichino dettagliatamente le tipologia di spesa utilizzando gli schemi dei protocolli adattabili ai singoli casi”.
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