Quanto prenderò di liquidazione? Mi conviene andare in pensione prima, con una buonuscita ridotta? Quale “tesoretto” avrò da investire, se mollo il posto fisso statale e cambio attività”? Per andare incontro ai dipendenti pubblici che si pongono e pongono queste domande – fondamentali, per programmare scelte di vita e pianificare meglio il futuro – l’Inps mette a disposizione un simulatore online, reperibile nel portale istituzionale (inps.it). Gli interessati, inserendo i dati richiesti, possono così calcolare da soli l’ammontare del Trattamento di fine servizio (il Tfs), cioè la somma di denaro che spetta alla cessazione del rapporto di lavoro con lo Stato.
La cifra elaborata dal sistema automatico è da considerare attendibile, nel senso che è indicativa e vicina alla realtà. Ma potrebbe non corrispondere perfettamente all’importo determinato in via ufficiale e valido, quello sì, a tutti gli effetti. Tutto però è molto più semplice – almeno in teoria – di quanto sembra. La somma precisa si può ottenere sempre online con la funzione della “quantificazione”, attivata sempre nelle pagine web dell’Inps, creata per certificare il calcolo del Tfs maturato (necessario ad esempio nel caso di cessione del Tfs a una banca, per la richiesta di un finanziamento anticipato).
A chi spetta il Tfs
Dall’Istituto nazionale di previdenza ricordano, nelle sezione del portale a tema: “Hanno diritto all’Indennità di buonuscita – come si chiama burocraticamente la ‘liquidazione’ – i dipendenti civili e militari dello Stato assunti con contratto a tempo indeterminato entro il 31 dicembre 2000”. Lo stesso vale, e indipendentemente dalla data di entrata in servizio, per “i dipendenti rimasti in regime di diritto pubblico ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001 numero 165 (che indica magistrati, diplomatici, forze di polizia…), uomini e donne che hanno risolto il rapporto di lavoro e quello previdenziale, per qualunque causa, con almeno un anno di iscrizione”.
Il trattamento per gli assunti dal 2001 in poi
Al personale assunto con contratto a tempo indeterminato dopo il 31 dicembre 2000 – altra indicazione – si applica la disciplina del Trattamento di fine rapporto (il Tfr, con informazioni ad hoc reperibili sempre nel portale inps.it ). I lavoratori con diritto all’Indennità di buonuscita che aderiscono a un fondo di previdenza complementare passano automaticamente in regime di Tfr. Il valore della “liquidazione” maturata fino a quel momento costituisce il montante della prestazione di fine rapporto, cui si aggiungono i nuovi accantonamenti annui per il Tfr e le relative rivalutazioni.
Tfs: come si calcola la somma dovuta
In via generale, sempre stando alle informazioni date dall’Inps, l’importo del Tfs si ottiene moltiplicando un dodicesimo dell’80 per cento della retribuzione contributiva annua utile lorda percepita alla cessazione dal servizio (compresa la tredicesima mensilità) per il numero degli anni utili ai fini del calcolo (inclusi quelli eventualmente riscattati). Si considera come anno intero la frazione di anno superiore a sei mesi, mentre quella pari o inferiore a sei mesi non viene conglobata.
Nel conto premi e anzianità
Gli esperti del sito leggioggi.it e di orizzontescuola.it aggiungono qualche precisazione. Per fare i conti, spiegano, occorre prendere in considerazione anche altre due voci: l’indennità premio di servizio e l’indennità di anzianità. La prima si calcola come un quindicesimo dell’80 pe cento della retribuzione di riferimento (dell’ultimo anno precedente la cessazione) moltiplicato per gli anni utili (inclusi quelli riscattati), computando per anno intero la frazione di anno superiore a sei mesi (trascurando quella uguale o inferiore). L’indennità di anzianità consiste nel calcolo di un dodicesimo dello stipendio annuo complessivo, moltiplicato per gli anni utili. Il tutto è soggetto ad abbattimenti percentuali, da applicare per determinare l’imponibile e l’aliquota di tassazione(dei quali tenere conto, per non avere poi pessime sorprese). Dall’1 maggio 2014, per tutti i dipendenti pubblici, non può superare la soglia dei 240.000 euro la retribuzione annua lorda da prendere come base per i conteggi.
Istruzioni per l’uso del simulatore
Il simulatore e il quantificatore di Tfs sono raggiungibili digitando la semplice sigla nel motore di ricerca del portale Inps o seguendo un percorso prestabilito: dal menù “Prestazioni e servizi” andare alla voce “Tutte le prestazioni”, poi nel campo “Testo libero”, quindi digitare la parola chiave “Tfs”, selezionare il tasto “Filtra” ed attivare la scheda prestazione “Tfs quantificazione e simulazione”. Per accedere bisogna avere le solite credenziali, lo Spid o il Pin dispositivo dell’Inps (e il codice fiscale). Se si è in difficoltà, o si teme di non riuscire ad usare le funzioni indicate, è possibile avvalersi dell’intermediazione dei patronati.
Come si ottiene la “liquidazione”
Nessuna istanza. L’Indennità di buonuscita è corrisposta d’ufficio, pertanto il lavoratore non deve fare alcuna domanda per ottenere la prestazione. Le somme dovute saranno accreditate sui conti correnti o su altri strumenti di pagamento elettronici dotati di Iban (carta di debito o di credito prepagata) Il diritto a percepire il Tfs – o eventuali riliquidazioni e aggiornamenti nel tempo – si prescrive dopo cinque anni dal momento in cui è sorto, sia per i diretti interessati sia per i loro superstiti
Tempi e modalità di erogazione
Il Trattamento di fine servizio dei dipendenti pubblici e statali prevede modalità di pagamento particolari (con l’esclusione di alcune eccezioni):
– erogazione dopo 12 mesi o 24 mesi in base al motivo di cessazione del lavoro, in un’unica rata se l’importo è pari o inferiore a 50.000 euro;
– divisione in due rate annuali, se l’importo è compreso tra 50.000 e meno di 100.000 euro (prima rata di 50.000 euro e seconda rata con l’ammontare del saldo), con pagamento della seconda rata dopo 12 mesi dalla prima;
– tre rate annuali, se l’importo è pari o superiore a 100.000 euro (prima e seconda rata da 50.000, terza rata con l’ importo eccedente i 100.000e euro). La seconda e la terza somma sono corrisposte rispettivamente dopo 12 e 24 mesi dalla decorrenza del diritto a ricevere la prima.
I tempi per ricevere la “liquidazione” maturata corrispondono a un minimo di 12 mesi nel caso di cessazione del rapporto di lavoro per raggiungimento dei limiti di età o di servizio ed almeno 24 mesi per gli altri casi, tra i quali le dimissioni volontarie. Al tutto bisogna aggiungere 3 mesi concessi per il disbrigo delle pratiche.
Erogazione anticipata del Tfs
Ci sono banche e finanziarie (ad esempio Bnl, Ibl e ViviBanca) che già anticipano, senza limiti di importo e con tassi di interesse specifici, l’erogazione del Tfs/Tfr ai dipendenti pubblici che hanno bisogno di accorciare i tempi e di disporre dei contanti il prima possibile. A breve dovrebbero arrivare novità e indicazioni ad hoc, omogenee per tutti, compresi coloro che aderiscono al sistema pensionistico Quota 100. È in lavorazione un Decreto del presidente del consiglio dei ministri, abbozzato a luglio. Il provvedimento è stato inviato al Garante della privacy, all’Antitrust e al Consiglio di Stato, chiamati a dare i loro pareri. Concluso l’iter burocratico, non è dato sapere in quante settimane o in quanti mesi, il testo sarà pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Poi verrà stipulato un accordo quadro tra i ministeri interessati (Pubblica amministrazione, Lavoro e Economia) e l’Abi (l’associazione delle banche). Infine verrà reso noto l’elenco degli istituti di credito (e delle finanziarie, pare di capire) aderenti all’iniziativa.
Previsti tre step e tempi brevi
Risultato? La domanda per il Tfs o Tfr anticipato potrà essere presentata secondo regole prestabilite, presso i referenti convenzionati, alle condizioni pattuite. La procedura richiederà pochi step – evidenziano gli esperti di pensionioggi.it e money.it – e tutto l’iter non potrà avere durata superiore a 75 giorni (esclusi i tempi di presentazione della domanda ed i tempi di istruttoria interna da parte della banca o della finanziaria).
I passaggi saranno: richiesta della certificazione per il diritto all’anticipo all’ente erogatore del Trattamento di fine servizio o rapporto (generalmente si tratta dell’Inps); richiesta dell’anticipazione della somma a una delle banche convenzionate; verifica del possesso dei requisiti; liquidazione dell’anticipo entro 15 giorni. Altra indicazione di base: l’importo erogato dagli istituti di credito convenzionati ( o dalle finanziarie, se sarà confermata l’adesione) non potrà superare i 45mila euro, i tassi di interesse sarabbo vincolati al Rendistato, scatterà l’esenzione da “imposta di registro, dall’imposta di bollo e da ogni altra imposta indiretta, nonché da ogni altro tributo o diritto”.
E per chi è già in pensione?
I consulenti di orizzontescuola.it, rispondendo ai quesiti posti da alcuni utenti, fanno il punto della situazione per chi ha già lasciato la cattedra o l’impiego in istituti scolastici. “Il personale del settore pubblico andato in pensione da aprile 2019 – ecco le indicazioni di massima – può presentare richiesta di anticipo del Tfs. Per il comparto scuola, la data a partire dalla quale far partire la domanda potrebbe essere il l’1 settembre 2019”. Il condizionale resta d’obbligo perché, come detto, il Decreto in materia non è stato pubblicato. “A conti fatti – è l’amara precisazione – oggi un dipendente pubblico che aderisce alla pensione anticipata, a quota 100, può trovarsi a dover aspettare dai 2 ai 7 anni per ricevere per intero la buonuscita”.