Multe via Posta elettronica certificata (Pec)
Ormai lo sappiamo: le multe per infrazioni del Codice della strada possono essere notificate anche tramite Pec, la Posta elettronica certificata che è l’equivalente digitale della raccomandata con ricevuta di ritorno.
Adesso, però, si compie un passo in più: dal 21 giugno 2022, infatti, diventa realtà il regolamento che permette di equiparare la Pec alle raccomandate, anche per quanto riguarda multe e atti notificati con questa modalità. Attenzione, però, non sempre la notifica delle sanzioni agli automobilisti tramite tramite posta certificata è legale. A chiarirlo era già stato il Garante della Privacy, intervenuto per ricordare alcuni limiti.
La piattaforma PagoPA per le notifiche digitali
Le nuove norme, previste dal decreto dell’8 febbraio 2022 del ministro per l’Innovazione tecnologica e la transizione digitale, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 130 del 6 giugno, mettono in primo piano la garanzia della protezione dei dati personali in tutti i passaggi. Grazie alla piattaforma PagoPA, «le notifiche non solo saranno disponibili in forma telematica sul portale, ma saranno trasmesse anche tramite Pec (che resta il canale di interazione privilegiato) e, qualora il cittadino non avesse disponibilità di accesso digitale, la notifica avverrà attraverso la classica raccomandata con ricevuta di ritorno». In pratica si aggiungono nuovi canali di notifica degli atti, sia verso il cittadino che da questo alla Pubblica amministrazione.
Multa via Pec: come funziona
Le modalità di accesso sono identiche per le amministrazioni e per i cittadini. In sostanza, una volta inserite le credenziali Spid o Cie, si possono caricare i documenti da notificare (nel caso della PA inserendo il codice fiscale del destinatario e il suo domicilio digitale Pec). «Al mittente verrà fornita data e ora dell’accesso e presa visione dell’atto da parte del destinatario» spiega il sito del ministero della Pubblica Amministrazione.
Nel caso in cui gli indirizzi di posta elettronica certificati siano saturi o non validi, il gestore effettuerà un secondo tentativo, poi si procederà con una notifica dell’atto con raccomandata e avviso di cortesia. Ma come funziona con le multe: quando le notifiche sono valide e quando no?
Multa via Pec: quando è valida
quando si tratta di multe, però, si sa che i contenziosi non mancano. Per questo l’Authoriy è dovuta intervenire di fronte al numero crescente di ricorsi per multe notificate non tramite raccomandata, con le classiche buste verdi o azzurrine che sono spesso presagio di cattive notizie, quanto via email ed esattamente tramite Pec. Secondo quanto stabilito dal Garante della Privacy, infatti, sono valide solo quelle notificate agli indirizzi personali. Significa che, al contrario, quelle arrivate alla Pec “professionale” non hanno validità legale. Il chiarimento si è reso necessario, nonostante una precedente circolare del ministero dell’Interno (300/A/4027/20/127/9 dell’8 giugno 2020), perché secondo molti legali le multe alla Pec professionale potevano essere visibili anche ad altre persone che non fossero il diretto interessato, come ad esempio i collaboratori di uno studio.
«Il Garante per la Privacy è tornato sull’argomento perché non è detto che una casella Pec sia di uso esclusivo personale dell’intestatario. Al contrario, potrebbe essere accessibile ad altre persone autorizzate a consultarla per motivi di lavoro. Per questo ha chiesto che le contravvenzioni non vengano notificate telematicamente ma con posta raccomandata» spiega l’avvocato Marco Furlan, fondatore dell’UNARCA, l’Unione Nazionale Avvocati Responsabilità Civile Automobilistica.
Qual è l’indirizzo Pec valido
L’intervento del Garante, dunque, chiarisce che le multe possono essere inviate soltanto a un indirizzo Pec fornito dall’automobilista al momento dell’infrazione (qualunque sia), quando viene fermato e identificato al momento dell’irregolarità. «A prevederlo è il Decreto Ministeriale del 18/12/2017. Ma ad oggi gli unici elenchi pubblici disponibili sono quelli INI-PEC (per professionisti ed imprese) ed IPA (per le pubbliche amministrazioni). La conseguenza è che finora gli agenti hanno potuto ricavare l’indirizzo Pec del contravventore solo da questi» chiarisce il legale, esperto di multe e ricorsi. Ma un indirizzo Pec – sottolinea il Garante – non è detto che sia di uso esclusivo personale dell’intestatario, perché la posta elettronica in questione potrebbe essere consultata anche da altre persone (può succedere, per esempio, per motivi di lavoro). Il limite, quindi, potrà essere superato solo quando sarà ancora pienamente operativo l’Inad, cioè l’Indice Nazionale dei Domicili digitali per tutte le persone fisiche e non solo per professionisti, imprese e pubbliche amministrazioni.
La Pec vale per tutte le infrazioni?
Un motivo di confusione riguardo alla validità delle notifiche ha a che fare anche col tipo di infrazione. C’è chi pensa che alcune, come quelle relative alla Ztl o al superamento del limite di velocità rilevato con tutor, non possano essere notificate via Pec. «In realtà non è sempre così: in caso di multe effettuate con apparecchi elettronici, come per esempio l’autovelox, non è possibile la notifica automatica da parte degli apparecchi di controllo (esempio, il rilevatore di Ztl o il tutor) all’indirizzo Pec che risulta incrociando il numero di targa, il codice fiscale dell’intestatario e la relativa Pec» chiarisce l’avvocato Furlan. «Ma se il vigile estrapola le immagini, le visiona ed invia la notifica via Pec, questa può essere regolare. Sempre a patto, però, che il titolare l’abbia fornita in maniera esplicita e che non si tratti di Pec aziendale o professionale».
Attenzione alla notifica via Pec
Se fin qui sono stati chiariti i limiti ai quali devono attenersi vigili e forze di polizia, esiste anche un dovere che riguarda gli automobilisti, in quanto cittadini: il controllo della casella di posta elettronica certificata. Esattamente come avviene per la posta cartacea, infatti, non è possibile ignorare l’arrivo di una multa. «Questo perché la sanzione si intende notificata nel momento in cui viene consegnata, non letta. Se il destinatario non la apre e di conseguenza tarda nel portare a termine il pagamento, si vedrà maggiorato l’importo o addirittura rischierà di ricevere una cartella esattoriale. Ma non solo: bisogna fare attenzione a non lasciar passare troppo tempo anche perché, se si intende fare ricorso, potrebbero scadere i termini utili. Ricordiamo che l’Amministrazione ha 90 giorni di tempo per notificare l’infrazione, mentre l’automobilista ne ha 30 per fare ricorso al giudice di pace e 60 al Prefetto» chiarisce Mauro Antonelli, del centro studi dell’Unione nazionale consumatori.