Delle 90mila cause di separazione avviate ogni anno in Italia, il 53,6% riguarda coppie con figli minori o comunque non economicamente indipendenti. Le spese di mantenimento sono uno dei principali motivi di conflitto tra ex. Il Consiglio nazionale forense ha deciso di pubblicare una serie di indicazioni che aiutano a distinguere le spese straordinarie, da ripartire tra i due genitori al 50 per cento o a seconda del reddito (lo decide il giudice), e quelle che vanno concordate di volta in volta. «Queste linee guida, diramate a tutti gli avvocati, hanno lo scopo di prevenire ulteriori conflitti tra i genitori nella fase della separazione in cui si stabiliscono gli accordi, ma anche in seguito, evitando così inutili e costosi ricorsi al giudice» spiega Laura Biarella, legale del Foro di Perugia. Ecco cosa prevede il vademecum.

L’assegno di mantenimento mensile

Oltre alle spese ordinarie, come quelle per abitazione e abbigliamento, include tasse  scolastiche, mensa, corredo per la scuola, tessera dei trasporti, ricarica del cellulare, gite scolastiche di un giorno, prescuola e doposcuola se già previste prima della separazione, cinema e paghetta settimanale.

Gli extra che non richiedono il consenso

Sono le spese straordinarie per farmaci prescritti, libri di testo, interventi urgenti anche in strutture private, dentista o oculista, bollo e assicurazione per la moto o l’auto. Ogni genitore può anticiparle senza l’ok dell’ex e pretendere il rimborso della parte spettante all’altro mostrando la ricevuta.

Le uscite che vanno concordate

Sono l’iscrizione a scuole private e all’università, corsi di specializzazione, ripetizioni, palestra, centri estivi e gite scolastiche di più giorni, logopedia e psicoterapia. Il genitore che anticipa i pagamenti deve fare richiesta scritta all’ex, anche via email o sms. Se l’altro non è d’accordo deve motivare il no per iscritto entro 20 giorni. Il silenzio sarà interpretato come un assenso e il rimborso della parte dovuta dovrà avvenire entro un mese.