Contrariamente a quello che credono in molti, spiega Emanuele Ferretti della Filcam Cgil, un’eventualità del genere non dovrebbe essere nemmeno contemplata, perché il concetto di “reperibilità in ferie” non esiste. «La reperibilità riguarda coloro che lavorano su turni, e non può essere applicata durante i periodi di riposo. Il lavoratore che non è in servizio non può interrompere la ferie all’occorrenza, anzi, ha tutto il diritto di essere irrintracciabile, perché solo staccando completamente può godere del riposo e avere un completo recupero psicofisico».
Il richiamo dal lavoro è previsto dal contratto ma va risarcito
Ma ci sono delle situazioni in cui possono chiedere di rientrare: succede quando un’urgenza impone di richiamare il dipendente. «I contratti collettivi prevedono questa eventualità, se la situazione lo richiede, ed è previsto in questo caso il rimborso delle spese sostenute dal lavoratore per rientrare, ma anche eventuali altri costi, sostenuti per dei servizi di cui non si è fruito, come il conto dell’albergo che si era prenotato. Il periodo di ferie non godute sarà ovviamente recuperato in seguito, ma il lavoratore potrà chiedere anche un corrispettivo per l’interruzione della vacanza, un risarcimento per il disagio subito e per il riposo interrotto. La giurisprudenza a questo proposito ha inserito il principio del maggior danno» continua Ferretti. Il richiamo, continua il sindacalista, è legato all’emergenza o alla contingenza, e non è giustificabile se si tratta di un’eventualità programmata.
Tu non puoi imporre le date al tuo datore di lavoro
D’altra parte, il lavoratore non può decidere in autonomia in quale periodo può assentarsi, ma la scelta deve essere compatibile con le esigenze dell’azienda. «Questo principio non vale solo per chi fornisce servizi essenziali, come i lavoratori della sanità, ma per tutti» aggiunge Ferretti. «Dunque, nei casi in cui c’è anche solo la possibilità che sia richiesta la presenza di uno o più lavoratori per fare fronte a un’eventuale imprevisto o urgenza, la soluzione è lasciare qualcuno in servizio».
Il datore di lavoro non può importi di spezzettare le ferie
Quanto alla durata delle ferie, non potrà essere frazionata: «La legge italiana prevede che i periodi vengano goduti per almeno una volta all’anno per un periodo non inferiore a due settimane consecutive. È considerato l’intervallo minimo necessario per recuperare le energie e conservare un buono stato di salute. Nessun datore di lavoro, per nessuna ragione, può chiedere ai suoi dipendenti di fare ferie “spezzettate”».