Adozione da parte di coppie di fatto e coppie omosessuali

E’ salita di recente agli onori della cronaca la sentenza n. 299/2014 con la quale il Tribunale per i Minorenni di Roma ha accolto la domanda di adozione di una bambina formulata dalla compagna della madre naturale con la stessa convivente sin dalla nascita.

Adozioni per le coppie omosessuali, in Italia la prima stepchild adoption
 

La vicenda, che nel nostro Paese ha destato non poco scalpore, vede coinvolta una coppia omosessuale che, coniugatasi in Spagna dopo aver avuto accesso alle tecniche di fecondazione eterologa con donatore esterno e dopo la nascita della piccola, una volta fatto rientro in Italia, ha intrapreso l’iter adottivo proponendo ricorso perché alla compagna della madre biologica venisse riconosciuto il diritto alla realizzazione di un progetto di genitorialità condivisa.

La pronuncia, giunta dopo un percorso processuale molto lungo – che ha visto anche il coinvolgimento dei servizi sociali che hanno dato atto della esistenza di un legame affettivo solido e profondo della piccola con entrambe le “mamme” – ha disposto che la domanda, giudicata rispondente al superiore e preminente interesse della minore, dovesse ritenersi accoglibile in virtù dell’art. 44 della Legge 184/1983 che disciplina le adozioni in casi particolari.

E’ questo il primo caso in Italia di adozione ottenuta secondo la stepchild adoption, ossia una procedura con cui il partner del genitore naturale o adottivo diviene legalmente responsabile del bambino nel caso in cui l’altro genitore rinunci alle proprie prerogative. Ad ogni modo, questa non è la prima occasione in cui i Tribunali italiani vengono chiamati ad assumere decisioni che coinvolgano la tematica dell’orientamento sessuale in rapporto ai minori.


In proposito, si richiama una recente pronuncia con la quale il Tribunale per i Minorenni di Bologna ha disposto l’affidamento temporaneo di una bambina a una coppia di uomini dalla stessa conosciuti da tempo. Ed ancora, nel gennaio 2013, la Corte di Cassazione ha sancito l’affidamento di un bambino alla madre convivente con un’altra donna. Lo stesso dicasi per il Tribunale per i Minorenni di Palermo che ha affidato un bambino ad una coppia di uomini.

Adozione delle coppie di fatto

Per quanto riguarda, invece, l’adozione da parte di soggetti non coniugati, di rilevante interesse è la pronuncia con cui il Tribunale per i Minorenni di Bologna ha disposto il riconoscimento dell’adozione di una bambina intervenuta nel 2011 da parte di un’italiana negli Stati Uniti, in deroga alle limitazioni della disciplina dell’adozione cosiddetta legittimante (che crea un rapporto di filiazione identico a quello che c’è tra un figlio nato da una coppia coniugata e i suoi genitori e prevista unicamente per coppie coniugate da almeno tre anni).§

La legge italiana prevede, infatti che i single possano accedere solo all’istituto dell’«adozione in casi particolari», ossia quella forma di adozione che riconosce un legame affettivo già esistente e consolidato tra un adulto e un minore, o che vede coinvolti bambini che, per determinate circostanze, risulterebbero difficilmente adottabili. Questo tipo di adozione, tuttavia non consente l’acquisizione di legami di parentela con la famiglia di origine dell’adottante, è revocabile in qualsiasi momento e mantiene il cognome originario del minore cui viene aggiunto quello del genitore adottivo.

In sostanza, a parere dei Giudici bolognesi, se da un lato l’adozione da parte di una coppia di persone coniugate rappresenterebbe ipotesi preferibile poiché tutelerebbe l’interesse del minore ad instaurare e mantenere un rapporto stabile con una doppia figura parentale, questa non sarebbe l’unica via percorribile considerando che, in casi particolari, sussiste la possibilità di creare un legame adottivo con una sola figura genitoriale.