Affidamento condiviso: un argomento di cui si parla molto e che coinvolge moltissime coppie in crisi, famiglie e figli. Per capire qualcosa di più su cosa è e come funziona l’affidamento condiviso abbiamo intervistato l’Avvocato Corinna Marzi esperta in diritto di famiglia e dei minori.
Avvocato Marzi cosa significa affidamento condiviso?
Con il termine affidamento condiviso si intende la modalità dell’esercizio della potestà genitoriale. Con la legge 50 del 2006 il legislatore ha stabilito che i genitori devono esercitare la potestà sui figli in modo condiviso: tutte le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all’istruzione, all’educazione ed alla salute devono essere assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell’inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli stessi. Solo sulle questioni meno importanti e di ordinaria amministrazione le decisioni possono essere prese dai genitori anche separatamente.
E’ vero che, nonostante l’affidamento condiviso i figli, in caso di separazione dei genitori, restano sempre con le mamme?
Il collocamento dei minori solitamente viene disposto presso il domicilio della madre, che generalmente è nella casa coniugale. Ciò perché la madre nella maggior parte dei casi è considerata il genitore più capace ed adatto all’accudimento dei figli minori. Questo sicuramente dipende anche dall’età dei figli. Infatti, in caso di accordo dei genitori, nel caso in cui i figli siano già adolescenti, i genitori possono presentare al Giudice un programma che vede i figli trascorrere la stessa quantità di tempo con uno e con l’altro genitore, eliminando così la somma mensile di mantenimento. In questo caso i genitori dovranno contribuire unicamente al pagamento delle spese straordinarie extra in proporzione alle loro capacità reddituali.
I padri hanno gli stessi diritti delle madri a frequentare i figli?
Sì, hanno gli stessi identici diritti. I padri che desiderano vedere più spesso i figli lo possono fare, sempre nel rispetto degli impegni scolastici e sociali dei figli e della madre comunicando le proprie intenzioni con un congruo anticipo.
Formare una nuova famiglia può comportare una modifica delle condizioni dell’affidamento per il padre e la madre?
Di regola la formazione di una nuova famiglia non comporta una modifica delle condizioni di affidamento, a meno che il nuovo compagno/a convivente del genitore presso cui sono stati collocati i figli si dimostri una presenza negativa per i minori coinvolti. Può, però, comportare in certi casi la richiesta di una modifica dell’assegno di mantenimento. Le difficoltà delle nuove famiglie c.d. allargate si sostanziano, più che altro, nel fatto che vengono spesso sottovalutate le diverse abitudini ed i diversi stili di educazione e di relazionarsi dei “nuovi” conviventi rispetto all’”originale” famiglia. Situazioni, queste, che di sovente portano ad altri disagi non meno gravi della crisi coniugale o di coppia che ha portato alla prima separazione.