Affidamento condiviso
L’affidamento condiviso dopo la separazione dei coniugi permette alle coppie separate con figli minorenni di occuparsi dell’educazione e della salute dei figli ripartendo le responsabilità e il diritto di decidere in parti uguali fra mamma e papà. Scopo dell‘affidamento condiviso è infatti aiutare i genitori separati a gestire nel modo migliore la prole, malgrado la coppia intesa come marito e moglie non esista più.
Affidamento condiviso: se un genitore vive in un’altra città
Legge affidamento condiviso
Una delle prime questioni che viene esaminata dai Giudici nell’ambito di una causa di separazione o divorzio è il regime di affidamento a cui assoggettare eventuali figli minorenni. L’art. 155 del codice civile richiede che sia valutata “prioritariamente la possibilità che i figli restino affidati ad entrambi i genitori” e stabilisce che la loro potestà genitoriale sia esercitata congiuntamente.
Ciò significa che per legge l’affidamento condiviso rappresenterà la regola generale che potrà essere derogata solo nei casi (per di più rarissimi) in cui un genitore sia ritenuto pericoloso per l’incolumità psicofisica del proprio figlio a seguito di approfondite analisi non solo da parte del magistrato competente, ma anche di un eventuale consulente nominato appositamente per accertare la sua idoneità genitoriale.
La legge sull’affidamento condiviso che risale al 2006 è stata proposta ed approvata per garantire ai figli il principio della bigenitorialità negato invece dall’affidamento esclusivo. La separazione consensuale e l’affidamento condiviso sono infatti considerati i due modi migliori per chiudere un matrimonio proprio perché meno traumatici per i minori.
Affidamento condiviso dei figli
L’affidamento condiviso dei figli prevede che questi siano sono collocati in prevalenza presso uno dei genitori, ma l’altro genitore ha il diritto di vederli liberamente e sia la mamma che il papà collaborano e concordano sulle scelte principali della vita dei figli, come ad esempio quelle relative alla salute e all’educazione dei minori.
Per quel che riguarda l’individuazione del luogo di prevalente residenza del figlio, il Giudice è chiamato a compiere una valutazione tenendo conto dell’interesse del minore e delle sue abitudini di vita cercando di evitare una brusco allontanamento dal tessuto sociale nel quale è cresciuto e nel quale può aver coltivato delle amicizie.
Per questa ragione l‘affidamento condiviso si rivela spesso essere la scelta migliore per il benessere dei figli. In questo modo infatti i figli subiscono meno la scelta dei genitori di separarsi, mantenendo un rapporto costante e vivo con l’uno e con l’altro. E’ anzi sanzionabile il coniuge che tenti di ostacolare il rapporto fra i figli e l’altro genitore, ad esempio rendendo impossibili gli incontri. Il rischio che si corre è di vedersi revocare l’affidamento condiviso
Inoltre in regime di affidamento condiviso, tutte le decisioni di maggiore interesse relative all’istruzione, all’educazione e alla salute andranno prese di comune accordo tra i genitori senza tenere conto del fatto che un figlio possa essere “collocato” a vivere principalmente presso l’abitazione di uno o dell’altro.
Le responsabilità genitoriali, dunque, devono essere condivise senza che ciò debba necessariamente richiedere l’eguale permanenza presso le loro abitazioni. Tale sistema ha come scopo che entrambi i genitori conservino la possibilità di seguire i figli, accompagnarli nel loro percorso di crescita, guidarli e indirizzarli nelle loro scelte esistenziali, malgrado la separazione.
Le figure del padre e della madre assumono la stessa importanza gli occhi dei giudici per cui un genitore che cercherà di escludere l’altro dalla vita del proprio figlio andrà incontro a gravi conseguenze giudiziarie sia sul piano civile che su quello penale.
Affidamento condiviso e coppie di fatto
Anche nel caso delle coppie di fatto con figli minorenni la giurisprudenza tende a prediligere l’affidamento condiviso piuttosto che quello esclusivo che andrebbe a vantaggio di uno solo dei genitori. Sebbene le coppie di fatto non godano al momento della separazione delle stesse tutele delle coppie legalmente sposate, non essendo stato ancora autorizzato il contratto di convivenza, si segue tuttavia la stessa normativa applicata ai coniugi per quel che riguarda l’affidamento dei figli.
Separazione consensuale e affidamento condiviso
Parte degli accordi presi in sede di separazione consensuale riguardano proprio l’affidamento dei figli che in questo caso, va da sé, è condiviso. Sono i coniugi a proporre al Giudice, con l’ausilio dell’avvocato, un modello di gestione per l’affidamento condiviso indicando il numero di giorni che il minore trascorrerà con l’uno e l’altro dei genitori e presso quale dei due verrà collocato in prevalenza.
Il Giudice valuterà l’equità dell’accordo, sempre prendendo in considerazione l‘interesse del minore, e convaliderà l’accordo o al contrario richiederà le modifiche che ritiene più opportune.
Affidamento condiviso e assegni familiari
Gli assegni familiari possono essere richiesti da entrambi i genitori in caso di affidamento condiviso. La situazione ideale è che i coniugi siano d’accordo su chi dei due debba fare la richiesta ma nel caso così non fosse prevale il diritto all’assegno familiare di colui che vive più stabilmente con il figlio, ovvero del genitore collocatario. Sul sito dell’INPS è possibile trovare tutte le informazioni sugli assegni familiari
Affidamento condiviso e conflittualità fra i coniugi
Nemmeno un eventuale conflittualità fra genitori può essere motivo sufficiente per il Tribunale per pronunciarsi in favore dell’affidamento esclusivo, perché il diritto dei figli di crescere avendo accanto entrambi i genitori prevale su ogni eventuale disaccordo fra ex coniugi. E’ bene quindi che i genitori mantengano un rapporto positivo e collaborativo, così da favorire la crescita e lo sviluppo psico – fisico dei figli.
Affidamento esclusivo
Un ultimo punto sull’affidamento esclusivo al fine di definire le differenze principali con l’affidamento condiviso. Come suggerisce il nome stesso l’affidamento esclusivo è tale perché il figlio minorenne è affidato esclusivamente a un solo genitore. Questo non significa che il genitore che non detiene l’affidamento non possa vedere il figlio, ma che le decisioni riguardo salute, educazione ed altri temi centrali possono essere prese uniteralmente dal genitore a cui viene riconosciuto l’affidamento.
Affidamento congiunto
L’affido congiunto dei figli prevedeva che sia la mamma che il papà del minore partecipassero in maniera congiunta, quindi collaborando effettivamente: madre e padre dovevano cooperare attivamente nella gestione e la crescita dei figli dopo la separazione. Spesso però le situazioni di conflittualità impedivano la serena gestione della prole, con il risultato che il tribunale si trovava magari costretto a optare per l’affidamento esclusivo. L’affidamento congiunto aveva grandi ambizioni, ma purtroppo è risultato inefficace e difficilmente applicabile.
Affidamento condiviso e congiunto
La differenza fra affidamento condiviso e affidamento congiunto sta nel fatto che sebbene i genitori siano coinvolti in entrambi i casi, nell’affidamento condiviso ciascuno gestisce da solo le proprie modalità genitoriali e non si è obbligati a cooperare fianco a fianco. Al contrario nell’affidamento congiunto i genitori dovevano continuare ad esercitare il proprio ruolo in una maniera in qualche modo simile a quando erano ancora sposati. Ciò è estremamente difficile, soprattutto nei casi in cui la conflittualità fra i genitori sia molto aspra e pertanto può rivelarsi assolutamente fallimentare la richiesta di cooperazione che questo tipo di affidamento prevede.
Link utili
- La revoca dell’affidamento condiviso
- Affidamento condiviso: trasferirsi all’estero con i figli
- Come impedire al coniuge di cambiare città
- Quali sono le differenze fra affidamento condiviso e affidamento alternato
- A chi si assegna la casa in affidamento condiviso
- Affidamento condiviso e cambio di residenza effettivo