AFFIDAMENTO CONDIVISO E ASSEGNI FAMILIARI – Dopo la separazione dei coniugi si deve decidere chi ha diritto all'assegno familiare, se la moglie o il marito. Nel caso dell'affidamento condiviso è il genitore collocatario a poter richiedere gli assegni familiari in quanto prevale l'interesse dei figli minorenni, ma vediamo le situazioni specifiche.

Come funziona l'affidamento condiviso

Sul sito dell'INPS troviamo comunque altre informazioni specifiche sulla richiesta degli assegni familiari in affidamento condiviso

 

SEPARAZIONE E ASSEGNI FAMILIARI

Dopo la separazione coniugale le regole per richiedere l'assegno familiare all'INPS cambiano leggermente perché il nucleo familiare non è più unico, ma solo uno dei due coniugi può presentare la richiesta per avere il sostegno economico. In generale in caso di separazione consensuale è bene che i coniugi si accordino su chi dei due potrà ricevere l'assegno familiare

Assegni familiari chi può fare richiesta

RICHIESTA ASSEGNI FAMILIARI CONIUGE SEPARATO

In genere è il coniuge che vive insieme al figlio, ovvero il genitore collocatario, a fare richiesta per gli assegni familiari, ma non è la regola, l'importante è che moglie e marito siano d'accordo su cosa fare. Tuttavia in caso di contrasti fra i coniugi il Tribunale attribuirà automaticamente l'assegno familiare al coniuge affidatario

ASSEGNI FAMILIARI E SEPARAZIONE CONSENSUALE

In separazione consensuale è praticamente obbligata l'attribuzione al genitore affidatario, ovvero colui con cui vive il figlio o i figli in modo tale da proteggere l'interesse primario che per la giurisprudenza resta sempre e comunque quello dei minorenni che devono trarre ogni possibile vantaggio da questa situazione.

ASSEGNI FAMILIARI E SEPARAZIONE GIUDIZIALE

In caso di separazione giudiziale si seguono gli stessi principi per gli assegni familiari che in caso di separazione consensuale. Gli assegni spettano al genitore a cui sono affidati i figli e i coniugi sono da considerarsi separati al momento della sentenza. L'assegno familiare versato dal coniuge al genitore collocatario non rientra nei contributi versati per i figli come il mantenimento, ma fra quelli versati al genitore collocatario.