AFFIDAMENTO CONDIVISO REVOCA – La revoca dellaffidamento condiviso viene stabilita dal Tribunale. L’affidamento condiviso è certamente da privilegiare rispetto allaffido esclusivo, ma se uno dei genitori separati non si mostrasse idoneo ad occuparsi dei figli l’affido condiviso può venire revocato.

In sede di separazione (o di regolamentazione dei rapporti al venir meno della convivenza), il regime di affidamento che meglio tutela l’interesse dei minori è quello condiviso, perché tende ad eliminare, o quantomeno a ridurre, le ripercussioni che i figli potrebbero patire a causa dello scioglimento dell’unione sentimentale dei genitori.

LEGGI ANCHE: Affidamento condiviso e affidamento esclusivo: le differenze

Ciò è certamente auspicabile nell’ipotesi in cui sia possibile una collaborazione fattiva che permetta loro di assumere di comune accordo le decisioni di maggiore importanza relative all’educazione, istruzione e salute del minore. Ma cosa accade quando ricorrono situazioni in cui l’affidamento condiviso potrebbe pregiudicare la crescita psicologica e l’equilibrio della prole?

In queste ipotesi, si vedrebbe applicato l’affidamento esclusivo che, nella sostanza, si pone come una scelta estrema da assumere in presenza di una lesione del benessere dei figli.

LEGGI ANCHE: L’affidamento esclusivo se il genitore non visita regolarmente il figlio

Ed infatti, se nella maggioranza dei casi la vicinanza del padre e della madre rappresenta per la serena crescita dei minori una fonte insostituibile, a volte, accade che l’interesse degli stessi non venga tutelato da una scelta di questo tipo. In tali eventualità, il Giudice potrebbe essere indotto ad emettere un provvedimento di affidamento esclusivo revocando quello condiviso in precedenza adottato.

MOTIVI PER RICHIEDERE L’AFFIDAMENTO ESCLUSIVO

–    ricorrono episodi lesivi della salute e dell’integrità psico-fisica del bambino (violenze ed abusi);
–    sussiste o sopraggiunge l’inidoneità al ruolo genitoriale del padre o della madre (ad es. per alcolismo, tossicodipendenza, restrizione in carcere);
–    vengono violati i doveri riguardanti la potestà (es. il dovere di mantenimento);
–    il figlio rifiuta categoricamente di intrattenere qualsiasi rapporto con il genitore.


A queste situazioni si aggiungono, inoltre, le ipotesi in cui ragioni di forte conflittualità o di distanza geografica tra i genitori potrebbero far propendere per un affido esclusivo, vista l’impossibilità pratica di condividere le scelte più importanti per il minore.

In una recentissima sentenza, la Corte di Cassazione ha ritenuto fondamentale, sempre ai fini dell’affidamento, il comportamento di un genitore volto ad escludere l’altro dall’esercizio della potestà, con conseguente difficoltà di quest’ultimo a relazionarsi con il figlio.

Nel caso in questione, veniva revocato l’affidamento congiunto dei bambini e disposto quello esclusivo alla madre, a causa della condotta del marito tesa ad ostacolare gli incontri della donna con i figli e a screditare senza motivo la figura materna (sentenza n. 5847 depositata l’8 marzo 2013).

ESEMPI DI REVOCA AFFIDAMENTO CONDIVISO – Ovviamente sarà compito del Giudice valutare, caso per caso, le condizioni oggettive e/o soggettive relative all’uno o all’altro genitore che eventualmente potrebbero ripercuotersi negativamente sui figli.

Sul punto, particolare interesse riveste la sentenza n. 648/2003 della Corte di Cassazione, Sezione Prima Civile, che ha rivisto l’affidamento congiunto dei figli minorenni in precedenza collocati presso il padre, affidandoli esclusivamente alla madre dal momento che, quest’ultima, anche dopo la separazione, aveva svolto effettivamente i suoi compiti materni.

Al contrario, il marito, per ragioni professionali, era stato spesso assente e aveva pertanto delegato a terzi (nonna, baby sitter) molte delle sue funzioni. In definitiva, l’affidamento esclusivo va considerato come un’ipotesi estrema, da adottarsi solo qualora l’Autorità Giudiziaria, all’esito dell’audizione delle parti, nonché di un’approfondita analisi del contesto familiare, ritenga inopportuno e controindicato per il minore ricevere cura, educazione e istruzione da parte di entrambi i genitori.

A cura dell’Avvocato Francesca Maria Croci