Affidamento esclusivo
L’affidamento esclusivo prevede che i figli minorenni vengano affidati ad un solo genitore dopo la separazione dei coniugi. Sebbene all’affidamento esclusivo si preferisca l’affidamento consensuale, l’esclusivo resta una possibilità concreta in determinate occasioni ed è necessario conoscere i criteri che spingono il Tribunale a pronunciarsi per tale modalità di affidamento.
Come funziona l’affidamento condiviso
Affidamento esclusivo presupposti
Per ottenere l’affidamento esclusivo non basta una generica motivazione fondata sulla non appropriatezza del regime condiviso, ma è necessario provare come l’esercizio congiunto della potestà genitoriale possa rappresentare un pericolo per il minore. Ecco quali sono i 4 presupposti alla base di una richiesta di affidamento esclusivo che si pone, dunque, come ipotesi di carattere eccezionale, fermo restando che il Legislatore non ha ritenuto di dover precisare quali siano i casi in cui ciò debba avvenire, rimettendo al Giudice il compito di valutare di volta in volta le circostanze concrete.
- DISINTERESSE VERSO IL FIGLIO – Forti carenze di un genitore sul piano affettivo o totale disinteresse nei confronti del bambino. Tale pregiudizio può derivare da svariati tipi di comportamenti tra cui gravi abusi, violenze, totale disinteresse manifestato verso il figlio, ma anche da circostanze oggettive come la malattia, la reclusione o una lontananza tale da impedirne una regolare frequentazione. Sul punto la Suprema Corte di Cassazione ha precisato come la contrarietà all’interesse del minore non può essere ravvisata nell’omosessualità di un genitore. Il disinteresse verso il figlio può manifestarsi attraverso il mancato sostegno alla sua crescita e al suo sostentamento anche in termini materiali, ovvero nel caso in cui non si sia mai versato l’assegno di mantenimento.
- CRITICHE ALL’ALTRO GENITORE – Il fatto di sminuire la figura dell’ex marito o dell’ex moglie agli occhi del figlio causando l’inasprimento dei rapporti, non solo può essere la base per una domanda di affidamento esclusivo, ma può anche comportare la richiesta di sanzioni e un risarcimento del danno. Pertanto il presupposto per l’affidamento esclusivo è assolutamente riscontrabile nel comportamento gravemente screditatorio che un genitore mette in atto nei confronti dell’altro. Ma anche nei casi di violenza sulla madre in presenza dei bambini, quando questi ne abbiano subito un trauma.
- ABUSO O VIOLENZA SUI FIGLI AD OPERA DI UN GENITORE – L’affidamento esclusivo dei figli può configurarsi nel momento in cui il Tribunale verifichi che il minore vive una situazione di abuso e sopruso da parte di uno dei genitori. In questo caso infatti bisogna proteggere l’equilibrio psico fisico del bambino
- AFFIDAMENTO A TERZI – Infine, non si può tralasciare l’eventualità che vi sia un’impossibilità temporanea o definitiva dei genitori ad essere individuati come affidatari a causa di malattie, di dipendenze o altre motivazioni. In questi casi, secondo la tesi più accreditata, si ritiene che il Giudice potendo adottare “ogni altro provvedimento nell’interesse dei figli”, sia pienamente legittimato a disporre, se necessario, l’affidamento a terze persone .
Affidamento esclusivo alla madre
L’affidamento esclusivo alla madre può essere disposto qualora il padre non si prenda cura del figlio e lo trascuri. Questo provvedimento, ovvero l’affidamento unicamente alla mamma, viene stabilito solo nel caso in cui sia nell’interesse dei figli e non in base a conflittualità e rancori che un coniuge può nutrire nei confronti dell’altro dopo la separazione. Talvolta tuttavia l’affidamento esclusivo alla madre era una conseguenza dell’incapacità dei genitori di gestire l’affidamento congiunto
Affidamento esclusivo al padre
Come per l‘affidamento esclusivo alla madre, anche l’affidamento esclusivo al padre viene deciso dal Giudice qualora ritenesse l’atteggiamento della mamma di totale disinteresse nei confronti del figlio, dato che in linea di massima l’orientamento del Tribunale è di permettere alla prole di frequentare entrambi i genitori.
Affidamento esclusivo figlio naturale
Nel caso dei figli naturali, ovvero nati fuori dal matrimonio, si possono ritenere validi gli stessi presupposti impiegati per i figli nati all’interno del matrimonio nel caso venga richiesto l’affidamento esclusivo del figlio. Inoltre a seguito di un’importante riforma i figli naturali hanno gli stessi diritti dei figli legittimi e quindi qualsiasi differenza possa esserci stata in passato ora non è più da prendersi in considerazione
L’affidamento esclusivo dei figli non determina il decadere della potestà genitoriale del genitore che perde la custodia dei minori. Ciò significa che anche in regime di affidamento esclusivo sia la madre che il padre hanno entrambi in capo la potestà genitoriale, fatto che permette di avere peso nelle decisioni più importanti riguardo la vita del figlio.
Solo nel caso in cui uno dei due genitori decada dalla potestà genitoriale l’altro avrà il diritto di decidere da solo per il figlio anche nelle questioni più rilevanti, ma si tratta di un’ipotesi che non è conseguenza diretta dell’affidamento esclusivo.
Affidamento condiviso
Rispetto all’affidamento esclusivo che pone diversi problemi, l’affidamento condiviso è certamente una soluzione preferibile perché entrambi i genitori possono concorrere a tutti i livelli alla crescita dei figli e devono anzi collaborare portando avanti un progetto educativo comune nell’interesse della prole. Questo garantisce che i figli abbiano sempre accanto sia la madre che il padre, anche se chiaramente è previsto l’alternarsi dei momenti di permanenza presso l’uno e l’altro genitore. Inoltre l’affidamento condiviso è praticabile anche qualora vi sia una situazione di conflittualità fra coniugi, perché non prevede una vera e propria cooperazione come l’affidamento congiunto.
Affidamento congiunto
L’affidamento congiunto ha, o meglio aveva, la finalità ideale di creare una vera e propria cooperazione fra i genitori, ancora più forte del principio di bigenitorialità previsto dall’affidamento condiviso. Per quanto ciò che ci si proponeva con l’affidamento congiunto fosse assolutamente giusto, è risultato fondamentalmente impossibile da applicare in diverse situazioni e per questo è ritenuto un regime di affidamento per molti versi superato.
Affidamento esclusivo e diritto di visita
In caso di affidamento esclusivo, sarà compito del Giudice indicare la frequenza del diritto di visita del genitore non affidatario, prevedendo, se necessario, per la tutela dell’equilibrio del bambino, l’adozione di alcune cautele (ad esempio, la presenza di un operatore dei Servizi Sociali durante gli incontri tra le parti).
Con riferimento poi alle decisioni di maggior interesse per la vita del figlio, l’indirizzo prevalente della giurisprudenza della Corte di Cassazione ritiene che il genitore non affidatario non debba comunque esserne escluso, essendo importante garantire il suo diritto a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con la prole, pur sempre nel rispetto dell’interesse del minore.
Richiesta affidamento condiviso e risarcimento danni
La richiesta di affidamento esclusivo può essere presentata dal genitore mediante ricorso al Giudice competente, e deve indicare le ragioni che rendono quello condiviso pregiudizievole per il figlio. Tuttavia, qualora l’Autorità Giudiziaria reputi che la domanda sia manifestatamente infondata, il genitore che l’ha proposta potrà essere condannato al risarcimento del danno per aver agito in malafede, e ciò al fine di scongiurare il rischio di richieste pretestuose avanzate solo per fini vendicativi o ricattatori nei confronti dell’altro coniuge.