Come adottare il figlio del coniuge
Non è raro che al formarsi una nuova coppia uno dei due coniugi abbia desiderio di adottare il figlio che l'altro ha avuto da una precendente relazione. Ciò avviene perché attraverso la prolungata convivenza può essersi sviluppato un rapporto di affetto e fiducia fra il nuovo compagno di mamma (o la nuova compagna di papà) e il bambino, che rassomiglia in tutto al rapporto fra genitore – figlio.
L'adozione del figlio del coniuge
Adottare il figlio del proprio compagno è possibile, rientra fra i cosiddetti "casi particolari" riguardanti l'adozione, quelli cioè che non seguono il normale iter dell'adozione. Rispetto alle normali procedure resta comunque valido il limite minimo di differenza di età fra adottante e adottato che deve essere di 18 anni. Si può adottare il figlio del compagno o della compagna anche se si hanno già figli propri.
Per poter dare il via alla procedura di adozione bisogna rivolgersi al Tribunale dei Minori del luogo di residenza dell'adottato. A questo punto proprio il Tribunale disporrà una serie di indagini per stabilire se l'adozione è davvero nell'interesse del minore e se ci sono le condizioni necessarie e a questo scopo verranno coinvolti anche i servizi sociali.
In ogni caso affinché l'adozione vada a buon fine bisogna avere l'assenso di entrambe i genitori, a meno che uno dei due non abbia perso o abbia visto sospesa la potestà genitoriale sul figlio. Bisogna inoltre che l'adottante dia il suo assenso se ha più di 14 anni, che venga comunque sentito se ne ha 12 e che venga tenuta in conto la sua opinione anche se più piccolo. L'adottante avrà un suo rapprensentate legale.
Restano però intatti tutti i doveri della famiglia d'origine nei confronti dell'adottato e l'adottante in nessun caso diventa erede. In compenso il figlio potrà portare il cognome dell'adottatante.