Decadenza responsabilità genitoriale

Al ruolo di padre e madre è connessa quella che si definisce responsabilità genitoriale, ovvero l’insieme dei poteri decisionali attribuiti con riferimento alla cura e all’educazione dei figli minori discendenti dal legame affettivo che unisce genitore e bambino. Il venire meno o la mancanza in origine della costante presenza morale e materiale dell’adulto di riferimento nella vita del minore può comportare una sofferenza nel piccolo e può condurre, nei casi più gravi, al cessare della responsabilità genitoriale per intervento dell’Autorità Giudiziaria.

Affidamento dei figli al padre

L'art. 330 c.c. che disciplina la decadenza di detta potestà, trova il suo fondamento nel diritto del minore di crescere in un ambiente idoneo allo sviluppo della propria personalità, di essere amato, accudito, educato ed istruito, oltre che mantenuto dai propri genitori.

In particolare, l’Autorità Giudiziaria può dichiarare la decadenza della responsabilità qualora il padre o la madre (o entrambi):

  • violi o trascuri i doveri di mantenimento, istruzione, educazione, ovvero si sottragga all'obbligo di assistenza e mantenimento, anche giungendo all’abbandono, o, ancora, non presti cura alle esigenze del bambino disinteressandosene;
  • abusi dei relativi poteri (ad esempio in ipotesi di maltrattamenti, abuso dei mezzi di correzione con violenza fisica o psicologica);
  • tenga un comportamento tale da pregiudicare la crescita equilibrata del figlio (si pensi al caso di un genitore tossicodipendente).

Trattandosi di un provvedimento di estrema gravità – assunto su istanza di uno dei genitori, dei parenti o del Pubblico Ministero – questo può essere adottato unicamente laddove sussista un reale pericolo per l’integrità psico-fisica del minore e solo quando corrisponda effettivamente all’interesse dello stesso.

A seguito della pronuncia di decadenza, cessa per il genitore il potere decisionale sui figli e di scelta in tema di cura ed istruzione. Diversamente da quello che si può essere indotti a pensare, però, non è detto che si assista a un’interruzione dei rapporti tra loro. Considerato, infatti, che i sentimenti che legano le parti possono rappresentare un’importante risorsa psico-affettiva per il piccolo, sono sempre possibili frequentazioni con il bambino, salvo che non sia stato disposto dal Giudice l’allontanamento dalla residenza familiare (ad esempio, in caso di maltrattamento, abuso, tossicodipendenza ecc.).

A ciò si aggiunga che il genitore decaduto rimane obbligato alla corresponsione del mantenimento nei confronti della prole. Al contrario, in presenza di un provvedimento di decadenza, qualora il padre o la madre risulti privo dei mezzi di sussistenza, il figlio non sarà più tenuto a corrispondere gli alimenti in suo favore. In materia successoria, inoltre, è prevista la possibilità per il figlio e i prossimi discendenti di escludere dalla successione il genitore dichiarato decaduto.

In ogni caso, al venir meno delle cause che hanno condotto alla decadenza e, accertata l’inesistenza di un pregiudizio per la prole, il Giudice potrà reintegrare il genitore nella responsabilità. Da ultimo, si segnala che il nostro ordinamento prevede, nell’ipotesi in cui ricorrano situazioni di contenuta gravità, ma, comunque, pregiudizievoli per il figlio, interventi semplicemente limitativi della responsabilità.

In questi casi, dove le carenze o gli errori del genitore non siano tali da compromettere l’esercizio della genitorialità, l’Autorità Giudiziaria può adottare prescrizioni o limitazioni dirette a sostenere il padre o la madre nell’esercizio dei propri compiti e, quindi, a rimuovere la situazione di pregiudizio, ad esempio mediante l’intervento dei servizi sociali territorialmente competenti (con visite domiciliari,  predisposizione di programmi terapeutici e invio di operatori).

A cura dell'Avvocato Francesca Maria Croci