E' possibile durante il corso della propria vita conoscere una svolta religiosa e compiere una conversione che porti ad abbracciare un nuovo credo. Per quanto questo percorso sia più che legittimo, in caso di separazione deve rimanere un percorso personale, che riguardi unicamente il genitore che liberamente sceglie di compierlo senza coinvolgere però i figli.

L'EDUCAZIONE DEI FIGLI DA SEPARATI O DIVORZIATI

Nel caso in cui infatti, i figli della precedente unione siano stati cresciuti in base ai principi di un'altra fede, o al contrario senza l'imprinting di alcuna religione, non si può tentare di imporgli un credo diverso rispetto a quello scelto e condiviso al momento con la nascita insieme all'altro genitore. La questione è stata sciolta una volta per tutte dalla Cassazione con la sentenza n 24683/2013.

Il caso preso in esame riguardava un papà separato che, convertitosi dopo la separazione al credo dei Testimoni di Geova, avrebbe voluto portare con sé le figlie avute da una precedente unione agli incontri della sua nuova congregazione religiosa. Il suo ricorso, che si opponeva anche alla precedente decisione della Corte che aveva stabilito che le figlie trascorressero con la mamma le feste religiose, è stato però respinto al fine di proteggere la figlie, non avendo queste ultime un'età adeguata per compiere una conversione religiosa realmente autonoma e consapevole.

E' così che il Tribunale ha agito non come censura nei confronti della fede del papà, ma come organo atto a garantire l'integrità e l'autonomia dell'educazione della prole