Responsabilità genitoriale

Il Decreto Legislativo n. 154/2013 ha introdotto nel nostro sistema, in luogo del concetto di “potestà genitoriale”, la nozione di “responsabilità”, riscritta attribuendo un ruolo attivo al figlio minore, il quale non ha solo il diritto di essere educato, mantenuto e istruito in virtù delle proprie inclinazioni naturali, bensì anche l’obbligo di rispettare i genitori secondo un dialogo continuo e infinito.   


 

Di fatto, con la riforma, il centro degli interessi viene ora rappresentato dal minore, non più unicamente soggetto al potere-dovere dei genitori, ma anche titolare di diritti alla cura, al mantenimento, all’istruzione e all’educazione nonché di precisi doveri di attenzione e comprensione della personalità delle figure genitoriali.

La decadenza della responsabilità genitoriale

In questo modo, il Legislatore ha inteso allineare la disciplina sulla filiazione all’idea di una famiglia basata sulla collaborazione ed indirizzo del genitore verso il figlio, in un piano di parità e rispetto reciproco. Un altro aspetto determinante è che il nuovo art. 316 del Codice Civile prevede che la responsabilità genitoriale sia in capo al genitore per il solo fatto di aver riconosciuto il figlio, anche se nato fuori dal matrimonio.

E dunque, per la prima volta, viene ammessa la possibilità di un esercizio condiviso della responsabilità dei genitori verso la prole, a prescindere da un nucleo familiare cementato dal matrimonio, o quantomeno dalla convivenza di padre e madre, i quali potrebbero persino trovarsi ad esercitare il proprio ruolo nel contesto di due nuclei diversi perché non più conviventi o inseriti in altre famiglie avute da partner differenti.  

Pertanto, essendone titolari entrambe i genitori di responsabilità nei confronti dei figli, nessuno dei due potrà, ad esempio, arrogarsi il diritto di eseguire di propria unica iniziativa un cambio di residenza della prole senza esporsi al rischio di vedersi irrogare a proprio carico le sanzioni previste dall’art. 709 ter del c.p.c. Ma cosa accade nel caso in cui i genitori non siano d’accordo su alcune questioni inerenti la vita del figlio?

La normativa prevede che, nell’ipotesi di contrasto sull’esercizio della responsabilità genitoriale, ciascun genitore possa ricorrere al Giudice, con il patrocinio di un Avvocato, mediante un’apposita istanza formulata ai sensi dell’art. 709 c.p.c., rimettendo così all’Autorità Giudiziaria la risoluzione della controversia. In tal caso, l’intervento del Giudice riguarderà la singola decisione inerente il minore che padre e madre non sono riusciti ad adottare congiuntamente, avendo quale obiettivo quello di realizzare l’interesse della prole, tenuto conto delle sue inclinazioni e aspirazioni.

E così, ad esempio, nel caso di mancato accordo sull’indirizzo scolastico, verranno ascoltati entrambi i genitori, valutata la volontà del minore, procedendo alla sua audizione (se possibile), e considerata, nel caso, l’esistenza di una sua particolare inclinazione personale per alcune materie piuttosto che per altre. 

Solo nei casi più gravi, quali quelli che arrecano pregiudizio al minore o che ostacolano il corretto svolgimento delle modalità di affidamento (ad esempio quando padre o madre vengano osteggiati dall’altro nella frequentazione della prole), l’Autorità Giudiziaria potrà ammonire il genitore inadempiente e condannarlo persino al risarcimento del danno. Infine, nell’ipotesi di contrasto tra i genitori che riguardi questioni di particolare importanza, si segnala, rispetto alla disciplina previgente, l’obbligo del Giudice chiamato a dirimerlo di procedere ad un preliminare ascolto del minore, all’esito del quale suggerire le determinazioni ritenute più opportune ovvero indicare il genitore più idoneo a curare l’interesse del figlio.

In tal modo è stata eliminata la norma, altamente discriminatoria, che prevedeva il diritto del padre di adottare i provvedimenti urgenti in caso di grave pregiudizio per il minore, in favore di una piena applicazione del principio di bigenitorialità e di uguaglianza tra genitori.
 
Avv. Francesca Maria Croci