Nel 2022 in Italia sono stati celebrati 29.574 matrimoni con un cittadino straniero, il 21,3% in più rispetto all’anno precedente. Sposare una persona di un’altra nazionalità è sempre più frequente, e sempre più frequenti sono i casi di italiani che scelgono di vivere e di mettere su casa all’estero (5,9 i milioni di connazionali iscritti all’Aire, l’anagrafe degli italiani all’estero). Registrare un matrimonio all’estero o con un cittadino non italiano, può comportare però una serie di conseguenze a cui spesso non si pensa, a seconda del tipo di legislazione scelta. «Quella a cui farà riferimento il contratto matrimoniale regolerà gli aspetti patrimoniali, e gli effetti legali conseguenti ad una eventuale separazione o divorzio. È quindi molto importante riflettere su questo aspetto e decidere cosa fare» spiega Maria Grazia Di Nella, avvocata specializzata in diritto di famiglia.

Come sono regolati i matrimoni all’estero

I matrimoni all’estero hanno regole diverse a seconda di dove sono celebrati. Per i cittadini dell’Unione europea che convolano a nozze in uno dei Paesi membri, c’è una regola comune. «Gli Stati dell’Unione hanno sottoscritto la convenzione Bruxelles II ter, in vigore da agosto 2022, che regola sia gli aspetti matrimoniali sia quelli genitoriali. In sostanza, stabilisce il principio secondo cui gli sposi hanno diritto a scegliere quale legislazione regolerà la loro unione, tra quella del Paese di cittadinanza di uno dei due coniugi, e quello di residenza di entrambi. Per esempio, in una coppia dove lei è italiana e lui francese, ma entrambi vivono in Belgio, si potrà scegliere tra ordinamento italiano, francese o belga» spiega Di Nella.

Diverso se il matrimonio si tiene in un Paese extraeuropeo, perché in questo caso i rapporti saranno regolati dalle convenzioni strette di volta in volta tra gli Stati. Un italiano che sposa in Inghilterra un cittadino inglese, per esempio, potrà scegliere assieme al partner tra la legislazione italiana e quella britannica, ma se la coppia non troverà l’accordo si applicherà quella del Paese di celebrazione, cioè l’Inghilterra.

Perché è importante scegliere

«Prima di celebrare un matrimonio all’estero è sempre consigliabile consultarsi con un avvocato esperto nel Paese dove si terrà il matrimonio, per poter fare una scelta consapevole» suggerisce l’esperta. Molto importante sarà concentrarsi sull’aspetto patrimoniale, in questi casi, il non decidere comporta comunque una scelta, con conseguenze anche importanti. «Qui in Italia, come sappiamo, se non si esprime una preferenza si accetta in automatico nel regime di comunione dei beni, ma la regola cambia da Paese a Paese. In Inghilterra, per esempio, in mancanza di convenzioni viene applicato il principio secondo cui tutti i beni appartenenti ai coniugi fanno parte del patrimonio familiare e potranno essere presi in considerazione in caso di separazione o divorzio, perché si parte dal presupposto che il patrimonio familiare vada diviso tra i coniugi in parti uguali. In Svizzera, per citare un altro esempio, in mancanza di una diversa volontà degli sposi si instaura invece il regime di “partecipazione agli acquisti”: ciascun coniuge mantiene i beni che possedeva prima di sposarsi, così come quelli ricevuti in dono o ereditati durante il matrimonio, amministra in maniera indipendente anche i risparmi accumulati, ma in caso di separazione/divorzio i beni vengono suddivisi in parti uguali».

Matrimonio all’estero: e i patti prematrimoniali?

Un altro aspetto da tenere presente, per tutelarsi in caso di scioglimento del matrimonio, è la possibilità, prevista soprattutto nei Paesi anglosassoni, di stipulare accordi prematrimoniali. «È un’opzione da non sottovalutare, specie per la parte più debole della coppia» avverte l’avvocata. «Penso al caso di chi sposa il manager di una multinazionale o un diplomatico, e per seguirlo nei continui spostamenti è costretto a lasciare il proprio lavoro o a rinunciare alle proprie aspirazioni di carriera. Un accordo che in caso di separazione preveda il riconoscimento della perdita economica causata da determinate rinunce può essere molto prezioso».

Il capitolo figli, come tutelare i minori

Particolare attenzione bisogna prestare al capitolo “figli”, e cioè alla regolamentazione delle questioni relative alla responsabilità genitoriale. Spiega Di Nella: «In linea di principio, ogni questione legata all’affidamento e al collocamento dei figli, nonché al loro mantenimento è di competenza dell’autorità giurisdizionale che si trova nell’area di residenza abituale del minore, indipendentemente dalla legislazione scelta al momento del matrimonio. La questione cambia però all’interno dell’Unione europea. Il regolamento Bruxelles II ter ha infatti introdotto la possibilità, per i genitori, di decidere a che legislazione fare riferimento per queste questioni. Il principio viene automaticamente riconosciuto e applicato nei Paesi membri dell’Unione».