1/8 – Introduzione
L’installazione dell’ascensore nel condominio è spesso oggetto di discussioni e divisioni all’interno delle assemblee condominiali. Rappresenta dunque, in ogni caso, un argomento molto delicato, spesso fonte di problematiche e litigi che potrebbero essere evitati con il buon senso di tutti. Proprio per questo motivo, diventa indispensabile, per ciascun condomino, la conoscenza esatta di tutte quelle norme condominiali che regolano i processi di installazione di un ascensore all’interno del palazzo. In questa guida, dunque, vogliamo illustrarvi come installare un ascensore in condominio, seguendo la legge e svolgendo l’iter nel modo più rapido e corretto possibile. Vediamo perciò come è opportuno agire.
2/8 Occorrente
- Codice civile
- Regolamento condominiale
3/8 – Conoscere il regolamento condominiale
La prima cosa che occorre conoscere è rappresentata, come accennato, dal regolamento condominiale che, in questi casi, fa fede e fa sempre seguito scrupolosamente, senza prendere alcuna iniziativa individuale. A questo proposito possiamo dire che il regolamento impone, in tutti i casi, tre livelli di analisi: la proprietà, l’installazione e la manutenzione. Analizziamo il contenuto e il significato dei tre punti di vista per affrontare con maggiore preparazione e consapevolezza le tematiche inerenti alla possibilità d’installare o meno un vano ascensore. Ricordiamoci comunque che l’ascensore in certi casi risulta davvero indispensabile: ci riferiamo a quei condomini nei quali vivono persone anziane o diversamente abili. Davanti a queste situazioni, poco dovrebbe contare il codice civile e molto il buon senso, quello che una volta si chiamava “senso civico” e che all’occasione viene troppo spesso disatteso.
4/8 – Individuare il proprietario del bene
Veniamo ora alla descrizione delle modalità che è necessario utilizzare per l’installazione dell’ascensore. Per prima cosa dobbiamo individuare chi sia il proprietario del bene e per trovare la soluzione ci viene in aiuto l’articolo 1117 del codice civile, il quale che annovera l’ascensore tra quei beni che sono di proprietà comune ai partecipanti condominiali. Attenzione: i condomini che non hanno a che fare con l’ascensore, tipo il negoziante e il locatario del pianterreno, per presunzione di legge, che ammette il ricorso a prova contraria, sono tenuti ugualmente alla partecipazione e alle spese di manutenzione. Naturalmente l’assemblea dei condomini può deliberare, intelligentemente e per convenzione, che il negoziante e il condomino del piano terra vengano esonerati dal pagamento o paghino in misura notevolmente inferiore le spese relative all’installazione e quelle relative alla manutenzione.
5/8 – Chiarire le motivazioni di installazione
A questo punto, chiariti gli aspetti sopra citati, occorre operare un distinguo: l’ascensore viene installato per migliorare la godibilità del proprio appartamento, oppure per eliminare barriere architettoniche? Nel primo caso si parla di “innovazione” (articolo 1120 comma uno e due del codice civile): l’innovazione, “che non deve recare pericolo o danno” sarà di proprietà dei condomini che l’hanno deliberata e se ne sono accollati le spese per intero.
6/8 – Verificare la condizione del condomino richiedente
Nel caso in cui l’ascensore si debba invece installare per eliminare barriere architettoniche utili all’agevolare gli spostamenti di un portatore di handicap, è sufficiente la presenza con parere favorevole di 1/3 dei condomini, in seconda convocazione assembleare e che rappresenti il valore di 1/3 dell’intero condominio. Per questi casi, ci viene incontro la legge 13 del 1989 e l’articolo 1121 terzo comma del codice civile. Resta inteso che il condomino diversamente abile deve dimostrare la propria inabilità all’assemblea. Tutte le sopracitate considerazioni sono valide anche nel caso in cui il condomino inabile sia proprietario o inquilino. In questi frangenti, la legge non prevede alcuna differenza sostanziale.
7/8 – Seguire le tabelle millesimali per la manutenzione
Per quanto riguarda la manutenzione, bisogna seguire le tabelle millesimali del condominio. Questo sia per ciò che riguarda il pagamento dell’energia elettrica necessaria al funzionamento dell’ascensore, sia per la sua messa a norma. Ma anche per i controlli periodici e la conformità alle norme di sicurezza. L’ascensore avrà una sua propria tabella approvata con delibera dall’assemblea, in base all’articolo 1124 del codice civile. Vi ricordiamo che l’assemblea condominiale ha la facoltà, conferitale dalle norme di legge, di imporre delle spese onerose maggiorate a tutti quei condomini che all’interno del loro appartamento, abbiano costituito uffici, studi di tipo professionale o simili. Questo in special modo in tutti i casi nei quali i loro clienti abbiano la necessità di utilizzare l’ascensore.
8/8 Consigli
- Procuratevi le copie dei verbali d’assemblea condominiale e relative delibere