1/6 – Introduzione

La Regione Piemonte, con apposita Delibera della Giunta Regionale n. 35-9702 del 2008 ha recepito le disposizioni attuative della Legge regionale n. 13 del 2007 circa le “Disposizioni in materia di rendimento energetico nell’edilizia” per incentivare il risparmio energetico e la corretta gestione degli impianti termici. In termini attuativi, a decorrere dal 15 ottobre 2009, la Regione Piemonte ha reso obbligatorio il sistema di autocertificazione degli impianti termici denominato “bollino verde” e la trasmissione in formato elettronico dei risultati dei controlli alla Provincia competente. In questa guida vedremo come fare la regolare manutenzione a norma di legge di una caldaia in Piemonte.

2/6 Occorrente

  • impianto di riscaldamento

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Specificato che il controllo periodico è responsabilità del proprietario, del locatore o di una figura incaricata (ad es. Amministratore per impianti centralizzati), occorre sottolineare che gli obblighi di trasmissione sono a carico del manutentore abilitato al rilascio del bollino verde che, come specificato, deve inviare all’ufficio preposto dalla Provincia la copia del rapporto. Tecnicamente il bollino verde va apposto obbligatoriamente dal manutentore con la seguente frequenza:
– ogni 4 anni per impianti di potenza inferiore ai 35 kw;- ogni 2 anni per impianti di potenza uguale o superiore ai 35 kw.
Gli impianti di installazione successiva alla data spartiacque del 15 ottobre 2009 sono da ritenersi provvisti di bollini.

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Applicare il bollino verde ed affidarsi ad una delle aziende presenti nell’elenco regionale delle imprese abilitate è onere del cittadino sottoposto a sanzione. La Provincia, con la collaborazione dell’ARPA (Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente), esegue infatti numerose ispezioni a campione ed in caso di mancata ottemperanza procede con sanzione amministrativa da euro 500,00 a euro 3.000,00 nei confronti del responsabile inadempiente che non esegue le operazioni di controllo, e con sanzione amministrativa da euro 100,00 ad euro 600,00 in caso di mancata adempimento alla procedura del bollino verde.

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Infine in termini attuativi la normativa prevede l’istituzione di un elenco regionale delle imprese abilitate al rilascio del bollino verde. Le imprese inserite nell’elenco, oltre a garantire un alto livello di professionalità riconosciuto, devono procedere alla compilazione ed alla trasmissione in formato elettronico dei controlli eseguiti. Nel dettaglio, a partire dal 15 ottobre 2009 al termine della verifica del rendimento di combustione (la cosiddetta”prova fumi”) il manutentore è tenuto a compilare il libretto di manutenzione, ad apporvi l’etichetta che identifica in modo univoco l’impianto e ad emettere il “bollino verde”.

6/6 Consigli

  • eseguire controlli periodici
  • esporre bollino