Una sentenza storica in tema di legislazione familiare: le coppie sposate ed entrate in crisi, come prevede la riforma Cartabia, possono presentare al giudice domanda congiunta e cumulativa per la separazione e il divorzio. A dare indicazione dirimente ai tribunali – alcuni dei quali dichiaravano inammissibile la domanda congiunta dei coniugi per quanto riguarda il divorzio – è stata la Cassazione.
Sì alla domanda contestuale di separazione e divorzio
Con il verdetto 28727 depositato ieri, la Suprema Corte ha affermato il principio per cui “in tema di crisi familiare, nell’ambito del procedimento di cui all’art 473 bis 51 cpc è ammissibile il ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio“.
Si stabilisce quindi che le coppie che intendono separarsi e divorziare possono farlo nel corso dello stesso procedimento, risparmiando tempo (prima erano necessari almeno 6 mesi), ma soprattutto il denaro per avvocati e contributo unificato. I giudici hanno applicato in questo modo la riforma Cartabia, in vigore dallo scorso febbraio, volta a semplificare l’iter di separazione e garantire piena tutela agli eventuali figli dell’ormai ex coppia.
“Il d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 – si legge nella sentenza -, ha introdotto la facoltà di presentare contestualmente la domanda di separazione e quella di divorzio, pur restando la seconda procedibile unicamente decorso il termine a tal fine previsto dalla legge”.
Un solo atto per due sentenze
Altro aspetto riguarda il superamento del divieto degli accordi fatti in separazione e riguardanti aspetti del divorzio. Ora è infatti possibile raggiungere un unico accordo, sia di separazione sia di divorzio, trattarlo in un’unica sede, e quindi sottoscrivere un solo atto da depositare in Tribunale. Toccherà poi ai giudici emettere prima la sentenza di separazione e poi quella di divorzio.
Divorzio veloce, la soddisfazione dell’Ocf
Ad avviso dell’Ocf (Organismo congressuale forense), che in una nota commenta il verdetto degli “ermellini” della Prima sezione civile, questa decisione suscita “viva soddisfazione per l’intervento tempestivo della Corte di Cassazione che pone fine alla difformità di pronunce di merito ristabilendo un criterio univoco di interpretazione dell’art 473 bis n.49 cpc”.
“All’indomani della entrata in vigore della riforma Cartabia che ha introdotto la facoltà prevista dall’art 473 bis n.49 cpc di proporre domanda cumulata di separazione e divorzio, si è assistito – ricorda l’Ocf – al proliferare di pronunce discordanti in vari Tribunali d’Italia (Treviso, Firenze, Genova, MIlano, Vercelli, Lamezia Terme, Bari, Padova) e con propria nota del giugno 2023 l’Organismo congressuale forense aveva chiesto al Ministero di chiarire la disciplina con un intervento normativo”.
Adesso la Cassazione, conclude la nota dell’Ocf “ha chiarito i dubbi interpretativi cosicché la normativa vigente può essere applicata in modo univoco e senza disparità di trattamento su tutto il territorio nazionale. L’Organismo congressuale forense auspica che l’introduzione di tale facoltà possa condurre un maggior rispetto delle linee guida in tema di giustizia previste dal Pnrr”.