Schiaffeggiò la figlia allora 12enne perché sorpresa a inviare foto osé a un ragazzo di 19 anni su Instagram. Per quell’episodio del 2016 (che alla ragazzina costò un occhio nero e un graffio sul labbro) e altri maltrattamenti in famiglia, i giudici condannarono la donna a un anno e sette mesi di reclusione, subordinando la sospensione della pena a un percorso di recupero.
Le motivazioni del Tribunale di Roma
Oggi però, secondo i giudici della prima sezione collegiale del Tribunale di Roma, presieduti da Alfonso Sabella, quel singolo episodio non può essere ricompreso nei maltrattamenti perché la donna ha agito nell’esercizio di un diritto e nell’adempimento di un dovere. Come riporta il Corriere della Sera, per il Tribunale di Roma “una volta sorpresa la figlia, la signora ha indubbiamente ritenuto di esercitare quel potere/dovere di educazione e correzione dei figli che deve essere riconosciuto in capo a ciascun genitore“.
La figlia giustifica la madre in Aula
La figlia, oggi maggiorenne, ha inoltre giustificato in Aula la madre riguardo allo schiaffo “dimostrando un alto grado di maturità”. “Forse vedere una figlia sbagliare in quelle condizioni(…) non lo so, mi metterei anch’io nei suoi panni“, ha detto la ragazza, aggiungendo che “la madre era stata pesante”.
La condanna per maltrattamenti
L’imputata, rimasta sola in casa con altri due figli dopo che il marito se ne era andato, ha ammesso che dopo l’episodio dello schiaffo gestire il rapporto con la figlia è stato difficile. Nonostante gli sforzi per far quadrare i conti, la donna si è abbandonata a gesti violenti, e per questo è stata condannata per maltrattamenti nei confronti della figlia ma anche della nonna materna che era andata ad abitare con loro.
“Lo ‘jus corrigendi’ esercitato legittimamente”
I giudici, si legge ancora sul Corriere della Sera, osservano come sia proprio la figlia ad aver sottolineato che “la madre avesse le sue ragioni“. Se il singolo episodio non rientra nei maltrattamenti, per il Tribunale al limite avrebbe dovuto essere verificato “se c’è stata proporzionalità tra lo ‘jus corrigendi’, esercitato legittimamente della madre, e un eventuale eccesso colposo”.
Scrivono i giudici: “La madre ha ecceduto nell’impiego della forza nel redarguire la figlia (…). Tuttavia l’episodio risulta penalmente irrilevante, anche perché manca una querela per lesioni o percosse”. “Gli schiaffi – per i giudici – sono stati l’elemento scatenante la condotta aggressiva, violenta e prevaricatrice che ha caratterizzato la convivenza tra la madre, la figlia e la nonna materna”.