Reagire in ritardo di fronte a una molestia può valere come un consenso? I giudici della Lombardia hanno assolto in primo e secondo grado un uomo accusato da una hostess di violenza sessuale. Motivo: per venti secondi la donna che lo ha denunciato non ha opposto il suo rifiuto.

La denuncia in Lombardia

La vicenda riguarda un ex sindacalista della Cisl che all’epoca dei fatti era in servizio a Malpensa. Nel 2018 una donna lo ha accusato di violenza sessuale. La donna lo aveva contattato nel marzo del 2018 per una vertenza sindacale. Ma il loro incontro era sfociato in una denuncia per violenza sessuale.

Violenza, la decisione dei giudici

I giudici di Milano hanno di fatto confermato la sentenza pronunciata dal tribunale di Busto Arsizio (Varese) nel 2022. In primo grado, dopo il verdetto di assoluzione, il presidente del collegio giudicante aveva detto: “La vittima è stata creduta“. Ma aveva spiegato che quanto denunciato dalla hostess non era stato provato nel corso del dibattimento.

La Corte d’Appello di Milano ha rigettato il ricorso presentato dalla Procura e dalla responsabile dell’Associazione Differenza Donna, Maria Teresa Manente, intervenuta in difesa della hostess.

Annunciato il ricorso in Cassazione

«Faremo ricorso in Cassazione, perché questa sentenza ci riporta indietro di 30 anni e rinnega tutta la giurisprudenza che da oltre dieci anni afferma che un atto sessuale, compiuto in maniera repentina, subdola, improvvisa senza accertarsi del consenso della donna è reato di violenza sessuale e come tale va giudicato», ha detto Manente dopo la sentenza.

Violenza, “Senza consenso, è uno stupro”

Secondo la legale, “questa vicenda giudiziaria evidenzia ancora una volta l’urgenza di una riforma della norma prevista dall’articolo 609 bis del Codice Penale, che definisca in maniera chiara che il reato di stupro è qualsiasi atto sessuale compiuto senza il consenso della donna (il cui dissenso è sempre presunto) così come previsto dalla Convenzione di Istanbul”.

La legale ha spiegato che per i giudici di secondo grado quei 20 secondi di passività sarebbero bastati “a non dare prova del dissenso della hostess. L’attuale legge, unitamente ad una giurisprudenza non specializzata, favorisce la vittimizzazione secondaria delle donne che denunciano e ciò è inaccettabile”.