Reagire in ritardo di fronte a una molestia può valere come un consenso? Stando all’esito del processo che ha visto coinvolto un sindacalista, pare proprio che sia così. La vicenza risale a qualche tempo fa, ma solo adesso i giudici della Lombardia hanno depositato le motivazioni con cui è stato assolto in secondo grado un uomo accusato da una hostess di violenza sessuale. Motivo: per venti secondi la donna che lo ha denunciato non ha opposto il suo rifiuto.
Depositate le motivazioni
Stando alle carte, l‘imputato non abbia «non ha adoperato alcuna forma di violenza – ancorché si sia trattato, effettivamente, di toccamenti repentini – tale da porre la persona offesa in una situazione di assoluta impossibilità di sottrarsi alla condotta. Condotta che «non ha (senz’altro) vanificato ogni possibile reazione della parte offesa, essendosi protratta per una finestra temporale» di «20-30 secondi», che «le avrebbe consentito anche di potersi dileguare».
Per i giudici mancano i requisiti della violenza
Il processo, giunto al secondo grado di giudizio, proseguirà in Cassazione. Intanto, però, pesano le motivazioni della Corte che, nelle cinque pagine di motivazioni spiega che «mancano i requisiti della «violenza, minaccia o abuso di autorità» per configurare il reato di violenza sessuale e che «la qualifica e il ruolo rivestito dall’imputato non comportavano, in concreto, alcuna supremazia» nei confronti della donna. Secondo i giudici non può sussistere «l’ipotesi di atti sessuali repentini aventi rilevanza penale», anche perché la presunta vittima «ha precisato come “i toccamenti e i baci (…) siano poi stati protratti per un tempo di circa trenta secondi, in cui ella aveva continuato a sfogliare e a leggere i documenti”».
La denuncia in Lombardia
La vicenda riguarda un ex sindacalista della Cisl che all’epoca dei fatti era in servizio a Malpensa. Nel 2018 una donna – una hostess – lo ha accusato di violenza sessuale. In precedenza lo aveva contattato per chiedere il suo aiuto e supporto riguardo ad una vertenza sindacale. Secondo la sua denuncia, però, il loro incontro sarebbe sfociato in una denuncia per violenza sessuale dopo che lui se si sarebbe avvicinato tentando un approccio con baci, toccamenti e sfioramenti, fino a che lei non se ne era andata. Lasciando passare, però, troppi secondi.
Violenza, la decisione dei giudici
I giudici di Milano hanno di fatto confermato la sentenza di primo grado pronunciata dal tribunale di Busto Arsizio (Varese) nel 2022. Dopo il verdetto di assoluzione, infatti, all’epoca il presidente del collegio giudicante aveva chiarito che «La vittima è stata creduta». Ma aveva anche spiegato che quanto denunciato dalla hostess non era stato provato nel corso del dibattimento. La Corte d’Appello di Milano ha rigettato il ricorso presentato dalla Procura e dalla responsabile dell’Associazione Differenza Donna, Maria Teresa Manente, intervenuta in difesa della hostess.
Annunciato il ricorso in Cassazione
«Faremo ricorso in Cassazione, perché questa sentenza ci riporta indietro di 30 anni e rinnega tutta la giurisprudenza che da oltre dieci anni afferma che un atto sessuale, compiuto in maniera repentina, subdola, improvvisa senza accertarsi del consenso della donna è reato di violenza sessuale e come tale va giudicato», ha detto Manente dopo la sentenza.
Nessuna paura o timore di manifestarla?
Un altro passaggio che viene contestato nelle motivazioni dei giudici di Appello riguarda la paura (o meno) che la presunta vittima avrebbe avuto nei confronti del sindacalista. Per i giudici, infatti, la donna non sarebbe stata in soggezione (nelle carte si parla di “stato di ‘timore’) indotta «dalla corporatura massiccia dell’imputato», dal momento che la corte avrebbe «agio di constatare che trattasi di individuo di stazza assolutamente normale». Nessun timore, per i giudici, sarebbe nato neppure all’idea di non poter contare sul supporto sindacale dell’uomo a cui la vittima si era rivolta per un problema di lavoro.
Violenza, “Senza consenso, è uno stupro”
Secondo la legale, «questa vicenda giudiziaria evidenzia ancora una volta l’urgenza di una riforma della norma prevista dall’articolo 609 bis del Codice Penale, che definisca in maniera chiara che il reato di stupro è qualsiasi atto sessuale compiuto senza il consenso della donna (il cui dissenso è sempre presunto) così come previsto dalla Convenzione di Istanbul». La legale ha spiegato che per i giudici di secondo grado quei 20 secondi di passività sarebbero bastati “a non dare prova del dissenso della hostess. L’attuale legge, unitamente ad una giurisprudenza non specializzata, favorisce la vittimizzazione secondaria delle donne che denunciano e ciò è inaccettabile».