Niente procreazione medicalmente assistita per le donne single. Almeno finora, perché da Firenze arriva un pronunciamento importante. Il Tribunale ha infatti sollevato la questione di legittimità costituzionale, che potrebbe aprire la strada all’accesso alla PMA, la procreazione medicalmente assistita a tutte le donne, comprese quelle non sposate e non conviventi. Ecco perché.

Da Selena Gomez alle italiane single che desiderano un figlio

In queste ore ha fatto il giro del web la notizia che Selena Gomez non potrà avere figli in modo naturale. La pop star, in una intervista a un magazine americano, ha infatti ammesso di aver sofferto enormemente alla scoperta di non poter portare in grembo i figli che desidererebbe. Soffrendo di lupus, una malattia autoimmune che la costringe a una terapia costante, in caso di gravidanza potrebbe andare incontro a rischi sia per lei che per il feto. Ma sempre la star ha anche annunciato di non escludere la strada della maternità surrogata, nonostante non sia sposata. Un percorso che alle donne italiane single è invece precluso dalla legge 40.

Il divieto della legge 40 su procreazione medicalmente assistita

«La legge 40 prevede che l’accesso alla procreazione medicalmente assistita sia appannaggio esclusivo delle coppie coniugate o conviventi, mentre c’è un divieto penale per il medico che consentisse l’accesso alla PMA a una donna single. Ma questo è in contrasto con quanto avviene in molti altri paesi europei, come ad esempio Spagna, Portogallo, Francia, ecc.», spiega l’avvocato Gianni Baldini, professore associato di Diritto Privato e docente di Biodiritto, presso le Università di Firenze e Siena. Era stato proprio l’avvocato a difendere una donna alla quale era stato riconosciuto il diritto di impiantare un embrione congelato dell’ex marito, contro la sua volontà.

Il caso della donna single

L’accesso alla PMA per una donna single è tornato ad essere un tema centrale dopo che da Evita, una donna single 40enne di Torino, aveva richiesto di poter percorrere la strada della alla fecondazione eterologa con donatore anonimo in un centro specializzato in Toscana. Di fronte alla risposta negativa, tramite i suoi legali ha contestato la violazione dei suoi diritti fondamentali garantiti dalla Costituzione e dalla Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo (CEDU). Il tema, infatti, non ha solo a che fare con i diritti delle donne, ma riguarda la parità tra tutti i cittadini.

Cosa dice la Costituzione?

Ora il Tribunale di Firenze, al quale la donna si è rivolta, «ha ritenuto che questa esclusione violi principi costituzionali, in particolare l’articolo 2 che prevede il diritto di realizzare un proprio interesse fondamentale, in questo caso quello alla filiazione», spiega Baldini. La legge 40, dunque, sarebbe in contrasto con la Costituzione, anche perché creerebbe discriminazioni tra i cittadini, sposati, conviventi e single. Ma non solo.

I precedenti

«Qualche tempo fa la Corte costituzionale si era pronunciata a favore di una donna a cui era stato riconosciuto il diritto di accesso alla PMA facendo ricorso agli embrioni congelati durante il matrimonio, nonostante poi lei e il marito avessero divorziato e l’uomo non fosse più d’accordo. A luglio scorso, poi, lo stesso diritto è stato riconosciuto a una vedova, quindi in entrambi i casi si tratta di donne senza un partner. Non si capisce perché, allora, non possa procedere con la fecondazione assistita anche una single che sia tale per altri motivi», spiega ancora l’avvocato.

La sentenza di Firenze sulla PMA

Il Tribunale di Firenze ha dunque ritenuto di sollevare la questione di legittimità costituzionale. Significa che sarà ora proprio la Corte costituzionale a doversi esprimere decidendo sull’accesso alla PMA per le donne single. Nella motivazione, la giudice ha fatto riferimento a principi come «il diritto all’uguaglianza, alla salute e alla libertà di autodeterminazione, al diritto incoercibile della persona di costituire una famiglia, al rispetto alla vita privata e familiare, al diritto all’integrità fisica e psichica, e che rispetti la libertà di autodeterminazione in ordine alla propria sfera privata con particolare riguardo al diritto di ciascuno alla costituzione del proprio modello di famiglia».

Il rischio di “turismo procreativo”

Sempre la giudice ha sottolineato come «in diversi Paesi europei le tecniche di fecondazione assistita siano accessibili anche a donne singole e ha evidenziato l’irragionevolezza di un divieto che può essere aggirato tramite il “turismo procreativo”, prassi che consente di accedere a queste tecniche all’estero», spiega Baldini. «Di fatto si creano ulteriori discriminazioni tra i cittadini e le cittadine che possono permettersi di andare all’estero e chi non può».

Cosa succede adesso

Ora, «Dopo 9 anni dall’ultimo intervento di incostituzionalità, la Corte costituzionale tornerà a esprimersi sulla legge 40 del 2004, cioè sulle norme in materia di procreazione medicalmente assistita e in particolare sull’articolo 5 sul divieto di accesso alle tecniche da parte di persone single». «Siamo fiduciosi che la Corte costituzionale possa riconoscere la discriminazione e l’ingiustizia di una norma che limita ingiustamente l’accesso alla genitorialità. Cancellare il divieto in vigore non crea nessun vuoto normativo perché le procedure sono normate e l’eterologa è legale in Italia dal 2014», conclude l’avvocato.