Detrazioni diventate strutturali, agevolazioni ritoccate, benefici che andranno a regime l’anno prossimo. Milioni di famiglie, tutte quelle con figli che vanno a scuola, hanno a disposizione una gamma assortita di incentivi. Ecco una bussola per orientarsi, una miniguida elaborata con l’aiuto di Aduc, Agenzia delle Entrate, Inps e ministeri coinvolti. Due i consigli: verificare la compatibilità tra le agevolazioni di interesse e conservare ricevute e documentazione.
Dichiarazione dei redditi: le detrazioni di base
Per le spese di istruzione sostenute per la frequenza di scuole (dell’infanzia, del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado, statali, paritarie private e degli enti locali) è possibile detrarre dalla dichiarazione dei redditi il 19 per cento di un importo annuo non superiore a 717 euro per ogni alunno o studente (l’anno prossimo si salirà a786 euro, a partire dal 2019 si arriverà a 800 euro). La cifra scalabile (136,23 euro al massimo, per quest’anno), spetta per i pagamenti effettuati sia per i familiari fiscalmente a carico sia per il contribuente stesso. Se l’esborso riguarda più di un soggetto, occorre riportare la spesa sostenuta con riferimento a ogni persona. Non possono essere inseriti nei 730 i costi del 2017 già rimborsati dal datore di lavoro, come benefit non tassabili.
Che cosa comprende la voce istruzione
Nelle spese di istruzione, corrispondenti a una detrazione del 19 per cento, sono compresi i costi per la mensa e per i servizi scolastici integrativi (assistenza al pasto e il pre e post scuola), le cifre sborsate per le gite scolastiche e per l’assicurazione della scuola, i contributi relativi all’ampliamento dell’offerta formativa deliberati dagli organi d’istituto. Attenzione, però. La detrazione di base per le spese scolastiche non è cumulabile con quella prevista per le erogazioni liberali alle istituzioni scolastiche per l’ampliamento dell’offerta formativa. Altra cosa da non scordare: ricevute, bonifici e pezze d’appoggio vanno conservate, sia per pagamenti diretti (agli istituti) sia per pagamenti indiretti (ad esempio, la quota per la gita scolastica versata non alle casse del liceo ma all’agenzia di viaggio).
Le agevolazioni per gli universitari
Spettano detrazioni fiscali anche per le spese sostenute per frequentare facoltà universitarie, corsi perfezionamento, scuole di specializzazione e master presso atenei pubblici e privati, italiani o stranieri, nel nostro Paese e all’estero. Le spese possono riferirsi anche a più anni ed è compresa l’iscrizione fuori corso. Per le università statali non c’è un tetto di detrazioni. Per le università non statali l’importo scalabile non può essere superiore a quello stabilito annualmente dal ministero dell’Istruzione per ogni facoltà, tenendo conto degli importi medi di tasse e contributi dovuti alle università. Non possono essere portate a detrazione le spese sostenute nel 2017 e già rimborsate dal datore di lavoro.
Gli “sconti” per studenti fuorisede
Sono state confermate, con un piccolo ampliamento dei requisiti, le detrazioni relative ai canoni d’affitto per studenti universitari fuorisede, accasati in abitazioni private, pensionati o collegi, soli o in coabitazione. La quota è del 19 per centro e si calcola su un importo massimo annuo di 2.633 euro (cifra fissa, indipendentemente dal numero di figli fuorisede). Le condizioni? Lo studente deve avere la residenza ad almeno 100 chilometri di distanza dal comune in cui si trova l’ateneo, anche se è nella stessa fa provincia. Il limite scende a 50 chilometri, per gli anni di imposta 2017 e 2018, per chi viene da zone montane o disagiate.
Altre detrazioni per lo sport dei ragazzi
Sono detraibili le spese sostenute per iscrivere e abbonare i figli, di età compresa tra 5 e 18 anni, ad associazioni sportive, palestre, piscine ed altre strutture ed impianti sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica. La quota prevista è del 19 per delle spese, fino a un tetto di 210 euro.
Bonus per gli strumenti musicali
Anche quest’anno gli studenti di musica possono fruire del bonus per l’acquisto di strumenti. Si tratta di un contributo una tantum legato all’acquisto di uno strumento musicale nuovo, pari al 65 per cento per del prezzo finale, per un massimo di 2.500 euro. Il fondo a disposizione è di 10 milioni di euro. Il contributo è riservato a ragazze e ragazzi iscritti ai licei musicali e ai corsi preaccademici, ai corsi del precedente ordinamento e ai corsi di diploma di I e di II livello dei conservatori di musica, degli istituti superiori di studi musicali e delle istituzioni di formazione musicale e coreutica autorizzate a rilasciare titoli di alta formazione artistica, musicale e coreutica. Il bonus è anticipato dal venditore sotto forma di sconto, previa presentazione di un certificato di iscrizione (senza bollo) contenente le coordinate dello studente e del corso seguito. Gli interessati, è uno dei requisiti di base, devono risultare in regola con il pagamento di tasse e contributi. Lo strumento, oltre che nuovo, deve essere coerente con gli studi o considerato “affine” o “complementare” .
Abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico
A partire dall’anno fiscale 2018 – quindi sulle dichiarazioni presentate l’anno prossimo, nel 2019 – si potranno detrarre le spese sostenute per l’acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale (il 19 per cento), per un importo non superiore a 250 euro. Il consiglio, pure in questo caso, è quello di tenere da parte le ricevute di pagamento.
Spese in favore degli studenti con Dsa
Sempre a partire dall’anno fiscale 2018, e quindi nelle dichiarazioni dei redditi compilate nel 2019, saranno detraibili le spese sostenute in favore dei minori o dei maggiorenni con un disturbo specifico dell’apprendimento (Dsa), fino al completamento della scuola secondaria di secondo grado, per l’acquisto di strumenti compensativi e di sussidi tecnici e informatici (ex legge 170/2010) necessari all’apprendimento e per l’uso di strumenti compensativi. La diagnosi e la necessità di disporre di strumenti e sussidi dovranno essere attestate da un certificato medico. Tutte le istruzioni e le modalità per poter avere questo aiuto saranno contenute in una circolare che l’Agenzia delle Entrate sta mettendo a punto, attesa a breve. Vale lo stesso, elementare consiglio: conservare documentazione e “pezze d’appoggio”.
Bonus cultura per neo 18enni
Il “bonus 18enni” o “bonus cultura”, 500 euro offerti dallo Stato ai ragazzi che hanno compiuto 18 anni nel 2017, è stato rifinanziato ad esteso. Per beneficiarne bisogna registrarsi online entro il 30 giugno 2018, mentre il termine di utilizzo scade il 31 dicembre 2018 (www.18app.italia.it).
School bonus: quanto e come
La legge sulla Buona scuola prevede che i contribuenti – persone fisiche, enti non commerciali, soggetti titolari di reddito di impresa – possano donare denaro a scuole del sistema nazionale di istruzione (statali e paritarie), in cambio di un’agevolazione fiscale. Per queste “erogazioni liberali” spetta un credito d’imposta pari al 65 per cento per la somma versata nel 2016 e 2017 e del 50 per cento per il contributo dato nel 2018. L’importo massimo coperto dal beneficio è pari a 100 mila euro per ogni periodo d’imposta e il credito viene ripartito in tre quote annuali di pari importo. I contribuenti scelgono liberamente la scuola da aiutare e quest’ultima riceve il 90 per dell’erogazione. Il restante 10 per cento confluisce in un fondo perequativo da distribuire agli istituti che abbiano ricevuto cifre sotto la media nazionale.
Università private: i tetti massimi per le detrazioni
Chi ha figli iscritti a università non statali (o chi le frequenta) può detrarre dalla dichiarazione dei redditi una parte delle tasse scolastiche e dei contributi regionali pagati nel 2017. Il tetto massimo loro “scalabile” da 730 e affini è stato stabilito dal Miur con un decreto pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 17 marzo (gazzetta ufficiale.it) ed è legato a due parametri variabili: il settore di studio e la collocazione geografica dell’ateneo frequentato. Gli importi scontabili, dunque, cambiano e in relazione alla facoltà scelta e alla regione in cui si studia.
In concreto si potrà detrarre il 19 per cento delle spese sostenute, con i seguenti tetti massimi:
area medica: Nord 3.700 euro ; Centro 2.900 euro; Sud e Isole 1.800 euro;
area sanitaria: Nord 2.600 euro; Centro 2.200 euro; Sud e Isole 1.600 euro;
area scientifico-tecnologica: Nord 3.500 euro; Centro 2.400 euro; Sud e Isole 1.600 euro;
area umanistico-sociale: Nord 2.800 euro; Centro 2.300 euro; Sud e Isole 1.500 euro.
La somma più alta “scontabile”, per fare un esempio pratico, sarà di 703 euro (il 19 per cento di 3.700) per un ragazzo iscritto a Medicina in un ateneo privato della Lombardia.
Anche per i corsi post laurea (dottorato, specializzazione, master universitari di primo e secondo livello) la spesa massima detraibile varia in relazione alla collocazione geografica (con 3.700 euro massimo al Nord; 2.900 euro al Centro e 1.800 al Sud).
Il Nord, ai fini delle dichiarazioni dei redditi, comprende: Valle d’Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trentino Altro Adige, Emilia Romagna. Le regioni del Centro sono Toscana, Lazio, Marche, Abruzzo, Umbria. In Sud e Isole ci sono Molise, Basilicata, Campania, Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna.
Donazioni a favore di scuole e università
Per le donazioni a favore di scuole di ogni ordine e grado e di università – altra agevolazione fiscale – è possibile fruire di una detrazione corrispondente al 19 per dell’importo messo a disposizione. L’erogazione deve essere però finalizzata a questi scopi: innovazione tecnologica; edilizia scolastica e universitaria; ampliamento dell’offerta formativa. E c’è un’altra condizione: il pagamento va fatto con versamento postale o bancario o con carte di debito, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari. Possono ricevere il contributo gli istituti scolastici di ogni ordine e grado (statali e paritari senza scopo di lucro), le istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica e gli atenei. La detrazione per il contribuente non è cumulabile con lo school bonus, né con la scomputo del 19 per cento previsto per le spese per la frequenza di scuole dell’infanzia, primarie e secondarie.