Nelle “guerre dei Roses” che quotidianamente si combattono nei tribunali italiani – le cause di divorzio più spinose e virulente – cominciano a sentirsi gli effetti della storica sentenza firmata a maggio dalla Cassazione. Per stabilire se un ex partner ha diritto all’assegno di divorzio, e quantificare l’importo, secondo i supremi giudici il parametro di riferimento non deve più essere il tenore di vita avuto durante il matrimonio, come in passato. I punti di riferimento indicati sono l’indipendenza e l’autosufficienza economica del coniuge separato più debole, quasi sempre la donna.
Le offerte e le richieste degli ex coniugi
Un benestante manager bancario a riposo ha per così dire preso la palla al balzo. Inizialmente si era detto disponibile a versare 1.250 euro al mese alla ex consorte, la donna che per 21 anni e mezzo gli era rimasta a fianco, e a pagarle i contributi volontari per maturare la pensione di anzianità. Poi, invocando il pronunciamento primaverile degli “ermellini”, l’uomo ha fatto dietro front. Ha azzerato e ritirato l’offerta, di poco superiore alla cifra che lei spende per l’affitto e le spese condominiali. La ex moglie, invece, non ha ceduto di un passo. Ha ribadito la richiesta di 5 mila euro (il doppio dell’assegno di mantenimento incassato durante la separazione), più una quota della liquidazione e della buonuscita percepiti dall’allora coniuge. Per i figli, entrambi studenti universitari, non è cambiato niente. Erano e sono rimasti totalmente a carico del padre.
Ecco la decisione dei giudici
I giudici milanesi chiamati a occuparsi del caso, tornando al quantum dovuto alla consorte divorziata, hanno deciso per una via di mezzo: 2.500 euro secchi, senza alcuna percentuale su tfr e bonus. La motivazione? La donna ha diritto a quei soldi perché – per badare ai due figli, oltre che al marito e alla casa – aveva smesso di lavorare dopo la nascita della secondogenita, concordano questa decisione con il partner, pienamente d’accordo. Non aveva e non ha fonti di reddito propri, non possiede immobili, abita in un’alloggio in affitto. Ed è arrivata a un’età, 54 anni, che “non le consente certo di reperire un’occupazione, tenuto conto delle condizioni del mercato del lavoro, dal quale è uscita ormai da oltre vent’anni”. La pensione, inoltre, per lei è sempre più lontana. Nel giudizio non ha pesato il fatto che la signora disponga di un robusto conto in banca, eroso dalle spese, dopo essere stato rimpolpato dall’una tantum avuta dall’ex e dalla cessione del 50 per cento della casa coniugale.
“Diritto a un’esistenza libera e dignitosa”
La cifra stabilita, riassumendo, è definita dagli stessi giudici “equa e proporzionata “e tale da consentire alla donna “un’esistenza libera e dignitosa”. Ci saranno provvedimenti simili a raffica? Difficile prevederlo. Lo stesso tribunale di Milano, dopo la sentenza spartiacque della Cassazione, aveva indicato in mille euro al mese l’importo minimo dell’assegno divorzile, cifra pari a quella prevista per avere accesso al gratuito patrocinio legale, da adeguare con coefficienti variabili in base al luogo di residenza e al costo della vita locale. Ma ogni caso continua a fare a sé. Le storie personali e di coppia vanno pesate ad una ad una, tenendo conto delle peculiarità delle singole situazioni.
Sentenze contrastanti: la parola all’esperta
Una materia non semplice, dunque, e con più interpretazioni possibili. Katia Lanosa, vicepresidente nazionale dell’Associazione avvocati matrimonialisti italiani, prova a semplificare, nella complessità: “I giudici territoriali non hanno un orientamento univoco. Partendo dalla pronuncia di maggio della Cassazione, quella che ha affermato che l’assegno di divorzio può essere concesso solamente all’ex coniuge che non abbia l’autosufficienza economica, abbiamo avuto esiti diversi. il tribunale di Milano ad esempio ha affermato che l’assegno può essere chiesto dall’ex coniuge che ha diritto al gratuito patrocinio legale, cioè che versa in condizione di povertà. Altre sentenze hanno invece escluso che lo stato di povertà sia il presupposto necessario dell’assegno divorzile: per determinarlo, sostengono, va tenuto conto, anche, ma non esclusivamente, del tenore di vita matrimoniale, insieme ad altri criteri (come l’apporto personale ed economico dato da ciascun coniuge alla conduzione familiare)”.
Una legge per tracciare le linee guida
A fare chiarezza e dare indicazioni uniformi, ricorda l’avvocato Lanosa, potrebbe essere l’emanazione di norme specifiche. Il Parlamento sta discutendo un ddl che aggiorna la legge sul divorzio, datata 1970. Il testo chiarisce espressamente che l’assegno di divorzio, come illustra sempre l’esperta, è “…destinato a compensare, per quanto possibile, la disparità che lo scioglimento o la cessazione degli effetti (civili) del matrimonio crea nelle condizioni di vita dei coniugi, definendo le finalità del contributo economico…”. Si prevede che “il quantum dovrà essere calibrato dal tribunale sulla scorta della valutazione di una serie di parametri: in primis. le condizioni economiche in cui i coniugi vengono a trovarsi a seguito della fine del matrimonio, la durata del matrimonio, il reddito di entrambi, l’impegno per la cura personale dei figli. L’obbiettivo è innanzitutto quello di scongiurare il pericolo che il coniuge più debole riceva un pregiudizio economico a seguito dello scioglimento del vincolo matrimoniale, perché occupandosi del benessere del nucleo familiare ha messo da parte la carriera professionale e la possibilità di avere un proprio reddito. L’assegno invece non è dovuto – spiega sempre la vicepresidente dell’Ami – nel caso in cui il matrimonio sia cessato o sciolto per violazione, da parte del richiedente, degli obblighi coniugali”.
La mancanza di un lavoro fa la differenza
Conclude l’avvocato Lanosa: “Applicando questi principi giurisprudenziali e normativi, ricordando che le situazioni vanno valutate volta per volta, l’ex coniuge più debole avrà diritto all’assegno di divorzio nell’ipotesi in cui non abbia mai lavorato oppure abbia dovuto lasciare il posto per occuparsi della cura dei figli o non sia più in grado di trovare un impiego in relazione all’età, alla salute, al sesso ed al mercato del lavoro dipendente o autonomo. L’assegno verrà accordato fintanto che non saranno mutate le capacità economico-patrimoniali di ciascuno dei due partner. Se invece si accerta che il coniuge risulta ‘economicamente indipendente’, o è effettivamente in grado di esserlo, non deve essergli riconosciuto”.
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