Il Consiglio dei Ministri ha approvato i decreti attuativi che danno efficacia concreta alla legge sulle Unioni Civili e sulle Convivenze di fatto. È l’ultimo passaggio normativo: ora il sistema dei diritti a supporto delle coppie dello stesso sesso diventa pienamente operativo. «Vengono così chiariti tutti i punti critici fissando principi e pratiche inderogabili» ha commentato Monica Cirinnà, senatrice che ha legato il suo nome a questa nuova norma.
La legge introduce due istituti: le Unioni Civili per persone dello stesso sesso e le Convivenze di fatto per coppie eterosessuali e omosessuali.
Ricapitoliamo cosa sono le ‘Unione Civili’ e le ‘Convivenze di fatto’, alle luce anche delle novità introdotte dai decreti.
UNIONE CIVILE
Lo Stato italiano riconosce la possibilità, per due persone dello stesso sesso, di unirsi civilmente in Comune alla presenza di due testimoni. L’atto viene registrato ‘nell’archivio dello stato civile’.
Esattamente come un matrimonio, anche l’Unione può essere celebrata in pericolo di vita, in nave o in aereo.
VALIDITÀ DI MATRIMONIO ESTERO
Se una coppia italiana dello stesso sesso decide di ‘sposarsi’ all’estero (non dimentichiamoci che in altri Paesi le unioni gay sono riconosciute come veri e propri matrimoni), in Italia essa sarà registrata e riconosciuta come coppia unita civilmente, equiparandola a tutte le altre unioni civili. Per chiarire: se una coppia italiana si unisce negli Usa, non porta in Italia i diritti e doveri acquisiti con il matrimonio americano, ma l’Italia le riconosce i diritti e doveri delle persone unite civilmente, secondo la propria legge. Per i cittadini stranieri, invece, continua a valere la legge dello Stato di provenienza, in rispetto ‘ai principi del diritto internazionale privato’. Una coppia gay, sposata, con cittadinanza americana risponderà quindi al suo Paese e al suo sistema di norme.
E SE UNO DEI DUE È STRANIERO?
Se uno dei due membri della coppia è cittadino straniero, per unirsi al partner deve produrre un documento del proprio Paese, che accerti la non esistenza di legami o matrimoni in corso. Ma se nello Stato di provenienza egli è vittima di discriminazione per il suo orientamento sessuale (oppure può essere sanzionato penalmente per la sua omosessualità), è assai probabile che un ‘nulla osta’ a contrarre un’Unione Civile in Italia gli venga negato dal Paese di origine. Per questo motivo, si è specificato che gli basterà produrre un certificato di “stato libero” da parte del suo Paese.
Il ‘certificato di stato libero’ serve a dimostrare che la persona non è già sposata, né ha alcun altro legame in corso. La misura definita dal decreto è considerata una ulteriore forma di tutela verso persone discriminate per il loro orientamento sessuale.
ADOZIONI
Punto assai dibattuto nella legge sulle Unioni Civili: «Resta fermo quanto previsto e consentito in materia di adozioni dalle norme vigenti». I singoli Tribunali valuteranno se concedere la stepchild adoption (l’adozione del figlio del partner da parte di coppie dello stesso sesso), pronunciandosi sui singoli casi: dovranno emettere una specifica sentenza.
COGNOME DELLA COPPIA
«Per la durata dell’unione civile – si legge nel decreto – le parti possono stabilire di assumere un cognome comune scegliendolo tra i loro cognomi. La parte può anteporre o posporre al cognome comune il proprio cognome». È una possibilità offerta, non è un obbligo. In ogni caso, l’adozione del cognome del partner non comporta alcuna modifica del codice fiscale o di altri documenti.
CHI POTRÀ UNIRE CIVILMENTE?
Proprio come nei matrimoni in Comune, le funzioni di ufficiale di stato civile per celebrare l’unione civile potranno essere delegate dal sindaco, a consiglieri, assessori o privati cittadini che abbiano i requisiti per essere eletti consiglieri comunali.
DIRITTI E DOVERI
La legge chiarisce che «dall’unione deriva l’obbligo reciproco all’assistenza morale e materiale e alla coabitazione». E che quindi «entrambe le parti sono tenute ciascuna in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale e casalingo, a contribuire ai bisogni comuni». La coppia sceglie una medesima residenza e concorda le decisioni di vita familiare. In questo, la legge estende alle Unioni civili le disposizioni sul diritto di famiglia. Sono previsti congedi parentali per seguire i figli e anche l’accesso alle graduatorie per gli asilo nido, esattamente come fosse un qualsiasi nucleo familiare.
ASPETTI ECONOMICI
In una unione civile, vige la comunione dei beni, a meno che le due parti non decidano diversamente. Se uno dei due viene a mancare, al partner in vita spettano la pensione di reversibilità e il Tfr maturato dall’altro. Per l’eredità, invece valgono le stesse regole in vigore per i matrimoni: al partner superstite va la ‘legittima’, cioe’ il 50%, e il restante va agli eventuali figli. E se l’unione non dura? In quel caso, ci si rifà alle stesse norme sul divorzio del 1970, ma non sarà obbligatorio, come nello scioglimento del matrimonio, il periodo di ‘separazione’.
CONVIVENZA DI FATTO
La convivenza di fatto è un nuovo istituto, introdotto dalla legge sulle Unioni Civili, e vale per le coppie omo ed etero. O meglio, come dice la norma: «tra due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile». Il contratto di convivenza si stabilisce e si definisce davanti a un notaio.
DIRITTI DI ASSISTENZA
In carcere e in ospedale, i conviventi hanno gli stessi diritti dei coniugi nell’assistenza del partner. Inoltre, sulle decisioni che riguardano la propria salute, il convivente «può designare l’altro quale suo rappresentante con poteri pieni o limitati in caso di malattia che comporta incapacità di intendere e di volere; e in caso di morte, per quanto riguarda la donazione di organi, le modalità di trattamento del corpo e le celebrazioni funerarie». Nelle coppie di fatto, non c’è il diritto alla pensione di reversibilità.
DI CHI È LA CASA?
In caso di morte, il partner unito civilmente ha diritto di subentrare nel contratto di locazione. Se il deceduto è proprietario della casa, il convivente ha diritto di continuare a vivere in quella abitazione tra i due e i cinque anni (questo diritto è proporzionale alla durata della convivenza). La convivenza di fatto è titolo, al pari del matrimonio, per essere inserito nelle graduatorie per le case popolari. Con il contratto di convivenza, vengono definiti anche i rapporti patrimoniali: sarà la coppia a decidere se avvalersi della comunione dei beni.
E SE CI SI SEPARA?
Se ci si separa è come se il contratto di convivenza cessasse di esistere fra due persone. Ma «il giudice stabilisce il diritto del convivente di ricevere dall’altro convivente gli alimenti qualora questi versi in stato di bisogno e non sia in grado di provvedere al proprio mantenimento». Gli eventuali alimenti verranno calcolati dal giudice in modo proporzionale in funzione della durata della convivenza.