Il congedo parentale, una delle misure a sostegno delle famiglie in difficoltà a causa dell’emergenza sanitaria, soprattutto nella gestione dei figli a casa da scuola, viene raddoppiato arrivando a 30 giorni. Ecco chi può chiederlo, come e fino a quando.
Congedo parentale COVID-19 “raddoppiato”
Con il nuovo Dpcm è prorogata la possibilità di ottenere il congedo parentale straordinario (o COVID-19), che può essere chiesto sia dalla madre che dal padre. La novità di maggio riguarda però la durata del congedo che arriva a 30 giorni, anche se si è fruito della misura nel periodo dal 5 marzo al 3 maggio, dunque come previsto dal precedente decreto Cura Italia. «In pratica, la possibilità di godere dei 15 giorni previsti fino al 3 maggio viene meno e adesso ne sono messi a disposizione 30 nuovi per tutti. Alla fine del periodo qualcuno potrà aver fruito di 45 giorni complessivi e qualcun altro di 30» spiega Giuseppe Colletti del patronato INCA-CGIL nazionale, esperto di congedi parentali e ammortizzatori sociali.
Fino a quando si può usufruirne?
Con il nuovo decreto i giorni di congedo possono arrivare fino al 31 luglio.
Chi ne ha diritto?
Possono fare domanda entrambi i genitori di figli minori di 12 anni (o disabili senza limiti di età). Ne hanno diritto anche coloro che sono in smartworking o che abbiano già usufruito del periodo massimo di congedo parentale ordinario, individualmente o entrambi. Sono compresi lavoratori privati e iscritti alla Gestione Separata, lavoratori autonomi iscritti all’Inps ai quali non è riconosciuta la tutela del congedo parentale e lavoratrici autonome iscritte all’Inps che abbiano già raggiunto il limite del normale congedo parentale (3 mesi per i figli minori di 1 anno).
Possono fare domanda anche i genitori affidatari.
Chi non può chiedere l’indennità?
Non ne hanno diritto coloro che percepiscono un sussidio di disoccupazione o altre misure economiche di sostegno, sia in prima persona sia tramite l’altro genitore. Non sono ammessi al congedo parentale coloro che fanno richiesta di bonus baby sitter.
È compatibile con la cassa integrazione?
«Quanto alla cassa integrazione va distinto: chi è a zero ore, dunque non va a lavorare, non può chiedere il congedo parentale; chi invece ha una cassa integrazione legata a una riduzione di orario (dunque va a lavorare solo in alcuni giorni) può fruire dell’indennità, relativamente ai giorni lavorativi» spiega Colletti.
Quanto si guadagna?
A differenza del normale congedo parentale, che comporta uno stipendio ridotto al 30%, con la misura straordinaria la retribuzione è del 50%.
Come si calcola l’importo?
Per calcolare l’indennità si fa riferimento alla retribuzione media globale giornaliera del periodo di paga (su 4 settimane o mensile) più recente e immediatamente precedente a quello del congedo. Per i lavoratori autonomi, iscritti alla Gestione separata Inps, il calcolo parte dalla retribuzione media giornaliera (1/365 del reddito annuale), poi moltiplicata per il numero di giorni di congedo.
Retribuzione “zero” per figli tra 12 e 16 anni
Per chi ha figli di età tra i 12 e i 16 anni è prevista la possibilità di chiedere il congedo, ma a «retribuzione zero». Si può dunque stare a casa fino a 15 o 30 giorni a seconda che si sia già parzialmente goduto del congedo, e il periodo di assenza dal lavoro non sarà calcolato come ferie. «Il periodo di congedo dà comunque copertura contributiva, quindi viene conteggiati ai fini pensionistici» spiega l’esperto dell’INCA-CGIL.
Come si chiede?
La domanda va è presentata in via telematica all’Inps, tramite il sito (clicca qui). In alternativa ci si può rivolgere al Contact Center (803.164 gratuito dai fissi o 06/164.164 da telefonia mobile), oppure ancora ai patronati: «Si può prendere appuntamento e non occorre una documentazione specifica, ma solo i dati anagrafici e fiscali del richiedente e dei figli. Per velocizzare la pratica, chi lo avesse può fornire anche il codice fiscale dell’azienda per cui lavora» spiega Giuseppe Colletti.
Congedo parentale normale e Covid
Si può chiedere il congedo straordinario se non si erano goduti tutti i giorni di quello normale? «Sì, anzi è la stessa Inps ad aver convertito, per chi avesse chiesto il congedo parentale ordinario tra marzo e maggio, in congedo straordinario, cosiddetto congedo Covid, con condizioni migliorative perché l’indennità è del 50% invece che del 30%» spiega l’esperto.
Cambiano le trattenute fiscali?
«No, l’indennità è equiparata a una normale retribuzione e dunque le trattenute fiscali sono identiche e calcolate in base all’imponibile» dice il consulente.
Cassa integrazione o congedo parentale: cosa “conviene”?
«Premesso che non è una scelta del lavoratore, la cassa integrazione è normalmente pagata all’80%, mentre il congedo parentale covid arriva al 50%. Potendo scegliere sarebbe più vantaggiosa la prima opzione» chiarisce Colletti
Con quali misure è incompatibile
Il congedo COVID-19 è incompatibile, come chiarito dall’Inps, oltre che con misure come il bonus baby sitter e assegno di disoccupazione, anche con i permessi per allattamento se richiesti dallo stesso soggetto: «Se invece il padre volesse chiedere il congedo parentale e la madre godesse di permessi per allattamento (chiamati di riposo) non ci sarebbero incompatibilità. Diverso il discorso per i sussidi di disoccupazione o altre forme di integrazione al reddito percepite da uno qualsiasi dei genitori: se uno dei due ne beneficia, l’altro non può chiedere un congedo parentale” spiega l’esperto.
Con quali misure è compatibile
Può essere chiesto, invece, anche in caso in cui il coniuge fruisca di malattia, maternità obbligatoria, ferie, aspettativa non retribuita, lavoro agile, part-time e chiusura delle attività commerciali a causa dell’emergenza sanitaria perché non implicano il beneficio di altri sussidi.