In piena emergenza coronavirus, fioccano le multe a persone trovate a piedi, in bici, moto o auto senza i comprovati motivi previsti dal decreto Conte dell’8 marzo per il contenimento della pandemia. E tutti ci chiediamo: che tipo di sanzioni sono? Cosa rischiamo se veniamo fermati dalla polizia a piedi, in bici, moto o in macchina? Si rischia davvero il carcere? Ad alimentare dubbi e confusione arriva in queste ore un messaggio vocale diffuso su whatsapp dall’avvocato Simona Veneri di Brescia. L’avete ricevuto anche voi? Il vocale avvisa sul comportamento da tenere se si viene fermati e sulle conseguenze della relazione compilata dalla polizia.
Si tratta di fake news?
È difficile capire, in questi giorni di fake news, se le informazioni diffuse dal vocale siano corrette. Un’avvocatessa Simona Veneri di Brescia esiste ma le informazioni difuse nel vocale sono in parte sbagliate. Nel frattempo il direttivo della Camera penale di Brescia in un comunicato stigmatizza il contenuto del messaggio creando a questo punto ancora più confusione in chi legge.
Prima di tutto, però, occorre ribadire che siamo in una stuazione di emergenza. Il decreto raccomanda di stare a casa e prevede alcune deroghe. Rispettarlo è fondamentale per il bene di tutti. Eludere le regole vuol dire mettere a rischio se stessi e gli altri, oltre a gravare sul lavoro dei tribunali.
Ci aiutano a fare chiarezza due avvocati penalisti: Marco Micheli (studio Palmer) e Giacomo Lunghini (studio Lunghini Sangiorgio).
È un reato penale muoversi senza i motivi previsti dal decreto?
Sì. Spostarsi da un Comune a un altro o anche in città, senza che ciò sia giustificato da comprovate esigenze lavorative o da motivi di salute o da situazioni di necessità familiari, integra il reato previsto dall’art. 650 del codice penale. Questa norma – spiegano gli avvocati – punisce le violazioni dei provvedimenti adottati dalle Autorità, nel nostro caso quelli in tema di emergenza epidemiologica da COVID-19. Circolare senza giustificate evidenze quindi costituisce inosservanza di un provvedimento dell’autorità, dunque un reato. Quando si parla di reati si parla di illeciti penali. Può essere una contravvenzione (da non confondere con la violazione base del codice della strada, che tutti abbiamo in mente) o un delitto. I delitti sono reati gravi, le contravvenzioni meno. Nel nostro caso l’articolo 650 prevede una contravvenzione punita con la pena dell’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a 206 euro.
Va pagata subito l’ammenda alla polizia?
No. Quando nel vocale si precisa che “l’ammenda non va assolutamente pagata” si ingenera il dubbio che il pubblico ufficiale – per esempio la polizia – possa chiedere il versamento nel momento in cui rileva la contravvenzione. Questo non è consentito dalla legge. È il giudice, nell’ambito di un processo, a decidere quale sia la sanzione da applicare. Se il pubblico ufficiale rileva che si sta violando la norma sulla circolazione senza i comprovati motivi, redige una relazione con le generalità della persona e la descrizione del fatto e la trasmette alla Procura, che instaurerà un procedimento penale.
Con la trasmissione alla procura, si sporca la “fedina penale”?
No. La notizia di reato viene trasmessa alla Procura e questa la iscrive nell’apposito registrro. In seguito si apre la fase delle indagini preliminari. Ciò non vuol dire essere un pregiudicato e vedersi inibiti certi diritti come la richiesta di un mutuo, concessioni o partecipazione ad appalti.
In seguito il contravventore riceve un atto formale di contestazione del fatto. A questo punto, e in presenza di certi requisiti, il giudice può ammettere la persona all’oblazione: cioè consentirle di pagare una somma di 103 euro (entro 15 giorni) per ottenere un provvedimento di proscioglimento con estinzione del reato. Così questa violazione non viene inserita nel casellario giudiziale. È scorretto quindi dire che tra la commissione del reato e l’oblazione si ha già la “fedina sporca”. Teniamo presente però che il giudice può decidere se ammettere la persona all’oblazione o meno.
Bisogna nominare un avvocato mentre la polizia redige la relazione?
Sì, si ha la facoltà di nominare il difensore di fiducia; se non si esercita, l’autorità provvede a nominarne uno d’ufficio.
Che altri reati possono essere contestati?
Il decreto prevede che ci si possa spostare per motivi di lavoro, salute o famiglia. Se si viene sottoposti a un controllo da parte delle Forze dell’ordine, è sufficiente auto-dichiarare l’esigenza che impone lo spostamento.
Se però si indicano le generalità false, si commette un delitto, quindi un reato più grave di quello visto in precedenza. Si tratta della violazione dell’articolo 495 del codice penale, cioè la falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri. Per questo delitto è prevista la pena della reclusione da uno a sei anni. Qui non è ammessa oblazione.
Se poi si mente sul motivo dello spostamento (per esempio si affermano esigenze lavorative inesistenti), si commette il reato di falsità ideologica in atto pubblico, previsto dall’articolo 483. La pena è la reclusione fino a due anni. Anche in questo caso non è ammessa oblazione.