Le norme varate dal Governo per prevenire la diffusione del Covid-19 ci costringono a casa. Com’è noto si può uscire solo per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità e motivi di salute. Oppure per fare rientro al proprio domicilio, abitazione o residenza. Perciò siamo costretti a rinunciare a tutti i viaggi che avevamo in programma per motivi diversi, come una vacanza o un periodo di relax all’estero. Ma anche se ci tocca cancellare il viaggio, per legge abbiamo diritto a un rimborso.
Come richiedere il rimborso
Il Decreto legge n.9/2020 prevede risarcimenti per gli italiani che abbiano prenotato soggiorni turistici o viaggi in aereo, bus, traghetto o treno e poi siano stati costretti ad annullarli per colpa della pandemia. La legge contempla anche l’ipotesi di viaggi per partecipare a concorsi pubblici, manifestazioni, eventi culturali, ludici, sportivi o religiosi su tutto il territorio nazionale, purché siano poi sempre stati annullati per impossibilità sopravvenuta, causa coronavirus. Possono goderne anche coloro che abbiano acquistato un biglietto con destinazioni estere verso le quali sia stato poi impedito o vietato l’approdo o lo sbarco in seguito all’emergenza epidemiologica. Per individuare le misure restrittive adottate nei paesi di destinazione si può sempre fare riferimento alle fonti ufficiali, come il portale www.viaggiaresicuri.it gestito dalla Farnesina, il ministero degli Esteri.
Biglietti di aerei, treni, navi
La legge prevede che la richiesta di rimborso sia inoltrata al vettore – quindi la compagnia aerea, marittima o ferroviaria- entro 30 giorni a partire da:
− la fine del divieto imposto (ad oggi quindi 30 giorni a partire dal 13 aprile 2020);
− il giorno dell’annullamento, la sospensione o il rinvio dell’evento programmato;
− la data di partenza prevista verso un paese estero in cui è stato imposto dalle autorità locali il divieto di ingresso (e il rimborso si può ottenere solo se il biglietto è stato acquistato in Italia).
È necessario allegare il titolo di viaggio, cioè il biglietto, e la documentazione che attesti la partecipazione all’evento o concorso. Entro quindici giorni dalla richiesta, il vettore o l’agenzia di viaggi deve procedere al rimborso integrale del biglietto oppure, a sua scelta, deve consegnarci un voucher di pari importo, da usare entro un anno dall’emissione.
Solo se la compagnia cancella il viaggio puoi non accettare il voucher
Diverso è il discorso se invece abbiamo prenotato un volo (da effettuarsi prima o dopo il 14 aprile), ma la compagnia lo ha cancellato, chiarisce il Centro europeo consumatori. In questo caso ci spetta il rimborso in denaro. Il voucher non deve essere per forza accettato in base alla normativa europea (Regolamento CE 261/2004). Lo ha ribadito anche la Commissione Europea, in una nota contenente linee guida interpretative delle norme Ue sui diritti dei passeggeri in relazione all’attuale emergenza. Se la compagnia ha cancellato solo l’andata (o solo il ritorno) e le tratte sono parte di un’unica prenotazione, si ha diritto al rimborso dell’intero biglietto. Se si tratta di due distinte prenotazioni, si avrà l’indennizzo solo per la tratta cancellata.
Voucher o contante per alberghi e pacchetti turistici
Per i contratti di soggiorno (in hotel, alberghi e b&b) e per le locazioni temporanee di abitazioni tra privati, in caso di impossibilità a usufruire del soggiorno a causa delle misure restrittive adottate dal Governo, si ha diritto a ricevere, in alternativa al rimborso monetario, un voucher di pari importo da usare sempre entro 12 mesi. Se abbiamo prenotato alcune notti in albergo prima del 13 aprile, versando anche una caparra, e non è più possibile goderne, l’hotel in base alla legge (Decreto legge 17 marzo 2020 n. 18) non può richiedere il pagamento e – anche in questo caso – deve restituire quanto già versato in contanti o tramite l’emissione di un voucher valido un anno.
Per il periodo di durata dell’emergenza si può inoltre recedere dal contratto di acquisto dei pacchetti turistici. Il tour operator, in alternativa al rimborso in denaro, può emettere anche in questo caso un voucher di pari importo da usare entro un anno. Oppure offrire al turista un pacchetto sostitutivo di qualità equivalente o superiore. In base al Codice del turismo inoltre, c’è anche la facoltà di recedere prima della data del viaggio in caso di vacanze con partenza successiva alla scadenza del periodo di restrizioni.
Concerti e mostre: solo voucher
La legge prevede anche la possibilità di risolvere i contratti di acquisto di biglietti per spettacoli, musei o eventi soppressi. Se si è in possesso di ticket si consiglia di contattare al più presto il venditore. Anche in questi casi si verifica l’impossibilità sopravvenuta della prestazione. Tuttavia il rimborso può essere corrisposto solo tramite voucher – spiega il Centro europeo consumatori – da richiedere, allegando il relativo titolo di acquisto, entro 30 giorni dall’entrata in vigore del decreto (17 marzo 2020). Il rivenditore dovrà procedere, entro altri 30 giorni dalla richiesta, all’emissione del voucher dello stesso valore e di durata annuale.
Diritti calpestati
Le norme sui rimborsi sono pensate per tutelare i viaggiatori costretti a casa dalla pandemia. Tuttavia in molti casi questi ultimi vedono – di fatto – calpestati i propri diritti. Lo dimostrano le tante segnalazioni per pratiche scorrette che stanno giungendo alle associazioni dei consumatori. Potrebbe accadere ad esempio che i tour operator o le agenzie di viaggi emettano voucher. Ma che questi buoni in concreto si rivelino impossibili da usare nel corso di un anno per vari motivi (malattia di un parente, esaurimento delle ferie, fallimento della compagnia aerea), trasformandosi così in carta straccia.
Oppure si registrano anche addebiti ingiustificati. Ad esempio vengono applicate commissioni sulle pratiche di rimborso e di emissione dei voucher. Ci potrebbe anche capitare di andare incontro a disagi provocati dalla situazione di emergenza: potrebbe essere molto difficile ad esempio mettersi in contatto con la compagnia aerea. Un disguido dovuto al sovraccarico di richieste rivolte al servizio clienti dei vari vettori aerei. In questo caso è buona norma avere pazienza – fa presente Altroconsumo – tenendo a mente che i termini per i rimborsi scadranno a maggio, salvo ulteriori proroghe.
Inoltre può essere una buona idea inviare una PEC alla compagnia aerea, dimostrando così di aver inoltrato l’istanza nel termine di trenta giorni dalla fine del divieto imposto.
Un settore in cattive acque
L’emergenza legata al coronavirus sta mettendo in grave difficoltà il settore turistico. Tra marzo e maggio si stima una perdita di oltre 90 milioni di turisti italiani e stranieri sul territorio della penisola, secondo i dati di Confturismo – Confcommercio. Il calo di presenze comporterà anche una perdita in volume d’affari di circa 120 miliardi di euro. Uno scenario catastrofico che costringe gli operatori a invocare a gran voce aiuti da parte del Governo. La pandemia comporterà inoltre – rivela Unioncamere – un drastico calo di occupati. Si perderanno circa 211.000 posti di lavoro nel settore turistico. A cui si aggiungono 25 milioni di figure in meno a causa del crollo della domanda di voli, riferisce lo IATA, l’associazione internazionale del trasporto aereo.
Gli italiani sognano la vacanza
Il turismo è insomma il comparto che risente dei maggiori danni economici in seguito alla pandemia. Una crisi che colpisce tutta la filiera turistica, dalle strutture ricettive ai tour operator, passando per agenzie di viaggio e compagnie aeree. Ma c’è un fattore che fa ben sperare per il futuro. La permanenza prolungata in casa accresce la voglia di vacanza degli italiani. Secondo un sondaggio di Confturismo – Confcommercio svolto in collaborazione con SWG, sette italiani su dieci sono convinti che l’emergenza durerà ancora due o tre mesi. La metà di loro tuttavia intende partire per un viaggio quando l’allarme sarà passato. Meglio se in Italia (83%) purché quel giorno sia ancora possibile sostenere gli eventuali costi di una vacanza.