Insieme alle nuove indicazioni, contenute nel decreto del 5 dicembre che ha esteso l’obbligo di vaccinazione a tutta la popolazione dai 50 anni in su, ci sono anche le sanzioni per i trasgressori. O meglio, “la” sanzione, perché si tratta di una multa “una tantum” da 100 euro, che può essere elevata a chi non si sottopone a vaccino.
Una scelta che qualcuno ha criticato, ritenendola troppo blanda. Ma in realtà non si tratta dell’unico provvedimento previsto per i trasgressori.
La multa una tantum da 100 euro
La sanzione da 100 euro, “una tantum”, è prevista per tutti coloro che, a partire dai 50 anni, lavoratori o non lavoratori, non si sottopongono a vaccinazione. Sarà erogata dall’Agenzia delle Entrate, che è incaricata di incrociare i dati della popolazione residente con quelli delle anagrafi vaccinali regionali o provinciali.
Quando scatta la multa
Tutti gli over 50 sono tenuti a vaccinarsi entro il 15 febbraio 2022, giorno in cui entra in vigore l’obbligo, che rimarrà fino al 15 giugno. Ma è importante iniziare a prenotarsi fin da ora, se non si è ancora vaccinati, per poter ricevere la prima dose entro il 31 gennaio. Come ricordato dal sottosegretario alla Salute, Andrea Costa, occorrono infatti 14 giorni dalla somministrazione vaccinale perché il Super Green Pass sia attivo (e dunque valido proprio da metà febbraio).
Altre multe per i 50 enni lavoratori non in regola
Se la sanzione da 100 euro è prevista per tutta la popolazione ultracinquantenne non vaccinata, i lavoratori over 50 che non rispettino l’obbligo possono incappare in una seconda sanzione, ben più pesante. Come precisato da fonti di Palazzo Chigi all’Ansa, i lavoratori pubblici e privati, e i liberi professionisti non vaccinati, sono soggetti a una multa da 600 a 1.500 euro, nel caso in cui accedano al luogo di lavoro in violazione dell’obbligo. In questo caso la data da tenere a mente è il 1° febbraio.
La sospensione dello stipendio
Inoltre, come già avviene per i lavoratori sprovvisti di Green Pass, anche i lavoratori ultra-cinquantenni che dal 15 febbraio 2022 saranno sprovvisti di Green Pass rafforzato al momento dell’accesso al luogo di lavoro saranno considerati “assenti ingiustificati, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro ma senza diritto alla retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati”.
Quanto “costa” essere senza Super Green Pass
Oltre all’obbligo vaccinale per tutti gli over 50, l’ultimo decreto ha introdotto norme più severe per l’accesso ad alcuni luoghi pubblici, come parrucchiere, estetiste, uffici postali o bancari, luoghi commerciali non essenziali (per i quali occorre il Green Pass, ottenibile anche tramite tampone). In questo caso è prevista un’altra sanzione da 400 a 1.000 euro, non solo per il cliente non in regola, ma anche per il soggetto tenuto a verificare il possesso del lasciapassare e che invece omette il controllo.
Attenzione alle date
La data di entrata in vigore della stretta, nello specifico, è il 20 gennaio per l’accesso alle attività che offrono servizi alla persona e il 1° febbraio (o altra data, nel caso sia previsto dal dpcm attuativo) per uffici pubblici, poste, banche e attività commerciali (salvo quelle per esigenze essenziali, come supermercati e farmacie).
Le eccezioni e le esenzioni
L’obbligo di vaccino per gli over 50 sarà valido da subito, poiché le norme che lo prevedono entrano in vigore il giorno successivo alla pubblicazione del decreto-legge nella Gazzetta Ufficiale. Al momento è previsto fino al 15 giugno 2022.
Esistono solo poche eccezioni, che danno diritto ad esenzione o differimento della vaccinazione: si tratta di soggetti le cui condizioni cliniche specifiche rendano la vaccinazione non indicata (per esempio, pazienti oncologici in cura chemioterapica), come da certificazione di un medico di medicina generale, poi valutata dall’azienda sanitaria territorialmente competente, che rilascerà un’esenzione formale alla vaccinazione anti-Covid. In caso di positività la vaccinazione è differita alla prima data utile per la vaccinazione stessa, così come previsto dalle circolari del Ministero della salute.