Dietrofront: ora gli studenti delle medie potranno tornare a casa da soli, nuovamente, dopo lo stop imposto da diversi dirigenti scolastici che avevano vietato l’uscita da scuola, se non accompagnati da un adulto maggiorenne. La commissione Bilancio del Senato ha infatti il via libera a un emendamento che ha permesso di risolvere la questione: gli studenti under 14 potranno riprendere a lasciare la scuola, al suono della campanella, senza bisogno che ad attenderli ci sia un genitore o una persona delegata, a patto che sia stata firmata un’apposita autorizzazione che “esonera il personale scolastico dalla responsabilità connessa all’adempimento dell’obbligo di vigilanza”. Il provvedimento prevede anche eccezioni per chi utilizza gli scuolabus.
Il caso
Il dibattito era nato dopo il pronunciamento della Corte di Cassazione che, facendo riferimento al Codice Penale, aveva spinto diversi presidi a interrompere una pratica consolidata, per evitare problemi burocratici e giuridici in caso di incidenti ai ragazzi durante il tragitto scuola-casa. Immediate, però, erano arrivate le proteste da parte di molti genitori, alle prese con le difficoltà a conciliare le esigenze lavorative con gli orari scolastici. La restrizione era parsa anacronistica e troppo limitante.
La soddisfazione del Ministro dell’Istruzione
“Soddisfazione per la soluzione con cui si è risolta una questione che era irrisolta da anni e che ultimamente era stata evidenziata da una sentenza della Cassazione” è stata espressa dal Ministro dell’Istruzione, Valeria Fedeli, che ha aggiunto: “Finalmente i genitori delle ragazze e dei ragazzi minori di 14 anni potranno legittimamente autorizzare le scuole frequentate dalle proprie figlie e dai propri figli a consentirne l’uscita autonoma dai locali scolastici al termine dell’orario delle lezioni, in considerazione dell’età, del grado di autonomia e dello specifico contesto, nell’ambito di un processo di autoresponsabilizzazione. Il rilascio dell’autorizzazione avrà l’effetto di esonerare il personale scolastico dalla responsabilità connessa all’adempimento dell’obbligo di vigilanza”. Per il Ministro la norma rappresenta un punto di equilibrio fondamentale tra le diverse esigenze, non ultima quella del raggiungimento di una sempre maggiore autonomia da parte dei ragazzi.
La circolare della discordia
A far discutere, in particolare, era una circolare che chiariva le responsabilità nel controllo degli studenti, facendo riferimento all’art. 591 del Codice penale: “Chiunque abbandona una persona minore degli anni quattordici (…) e della quale abbia la custodia o debba avere cura, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni”. Gli insegnanti che, al suono della campanella, permettevano agli studenti di lasciare la scuola senza affidarli ad un altro adulto di riferimento (genitori, nonni o baby sitter autorizzati con apposita delega e documento di identità) secondo la legge incorrevano, dunque, nel reato di abbandono di minore. Sempre il Codice penale prevede, per i minori di quattordici anni, la presunzione assoluta di incapacità, ritenendoli quindi non in grado di tornare a casa da soli.
Il precedente
Il precedente, che aveva spinto i dirigenti a mettersi al riparo da ripercussioni giuridiche, risaliva a 15 anni fa, quando uno studente morì dopo essere stato trascinato da uno scuolabus, tra le cui porte era rimasto incastrato. La responsabilità non fu solo dell’autista: secondo la Cassazione la scuola e gli insegnanti non avevano messo in atto le opportune misure per evitare l’incidente, venendo meno al dovere di “diligenza e attenzione”, previsto dal contratto nazionale di lavoro. “La questione è piuttosto delicata” spiega a Donna Moderna Rosaria D’Anna, Presidente AGE, Associazione italiana Genitori: “Basti pensare che per i docenti il suono della campanella corrisponde alla fine delle ore lavorative previste dagli obblighi contrattuali. Quanto alle responsabilità, i regolamenti di istituto partono dalla normativa generale, secondo la quale il compito degli insegnanti è quello di controllare e assistere i ragazzi all’uscita delle classi, mentre al personale ATA dovrebbe spettare il compito di vigilare”. “Alla luce di quanto accaduto al ragazzo morto anni fa – aggiunge D’Anna – i dirigenti hanno chiesto delle liberatorie ai genitori per far sì che la scuola fosse sollevata da responsabilità”.
Cosa dice la legge
Con l’emendamento approvato ora, i presidi potranno accogliere le autorizzazioni, senza incorrere o far rischiare a insegnanti e personale non docente di incorrere in guai giudiziari. I dirigenti finora avevano richiamato altri pronunciamenti di segno opposto, come la sentenza della Cassazione numero 3074 del 30/03/1999, secondo la quale “L’Istituto d’Istruzione ha il dovere di provvedere alla sorveglianza degli allievi minorenni per tutto il tempo in cui gli sono affidati, e quindi fino al subentro reale o potenziale, dei genitori o di persone da questi incaricate; […] La posizione assunta in merito da alcune Avvocature della Stato, tende ad escludere la valenza di disposizioni interne all’Istituzione scolastica dirette a chiedere ai genitori degli alunni la “autorizzazione” al rientro a casa di questi da soli ovvero non accompagnati da soggetto maggiorenne (nel gergo in uso, tali autorizzazioni vengono definite “liberatorie” concretizzandosi codice in formule di esonero da responsabilità dell’Amministrazione scolastica per gli eventuali danni conseguenti alla descritta situazione)”.
Dello stesso tenore un altro pronunciamento del Tribunale di Trieste del 2010, così come la Sezione Penale della Corte di Cassazione (17574/2010) nello stesso anno. Per colmare il vuoto normativo, quattro anni fa era stato presentato un apposito disegno di legge, che prevedeva di inserire l’uscita autonoma nel Regolamento d’Istituto, tutelando il personale scolastico, ma il testo si era fermato, prima della recente svolta, che ha posto fine delle polemiche.