Novità in tema di vaccini. Ha diritto ad essere indennizzato dallo Stato chi ha subito danni psicofisici permanenti provocati dalla vaccinazione antinfluenzale, anche se non è obbligatoria.
Lo ha sancito la Corte costituzionale, chiamata a pronunciarsi dalla Corte d’appello di Milano. La storia da cui si è partiti è quella di una persona che, affetta da broncopneumopatia cronica ostruttiva e quindi rientrante in una categoria a rischio, ha contratto la sindrome di Parsonage Turner a causa del vaccino contro l’influenza e ha chiesto di essere risarcita. Le implicazioni e l’interesse pubblico sono tali che alla sentenza è stata data visibilità con un comunicato stampa ufficiale di Palazzo della Consulta.
Il danno va risarcito anche se la vaccinazione non è obbligatoria
I giudici si sono schierati dalla parte del paziente dichiarando illegittima la legge 210 del 1992, laddove “non prevede il diritto a un indennizzo per chiunque abbia subito una permanente menomazione dell’integrità psicofisica a seguito della vaccinazione contro il virus influenzale, purché sia provato il nesso di causalità tra l’una e l’altra”. In altre parole: il danno irreversibile da vaccinazioni va risarcito anche se la vaccinazione non è obbligatoria, ma ‘solo’ raccomandata dalle autorità sanitarie pubbliche, purché sia chiara la diretta correlazione.
E dunque «la collettività deve sostenere i costi del pregiudizio individuale, anche nel caso in cui la menomazione permanente sia derivata dalla vaccinazione antinfluenzale. Sarebbe irragionevole riservare a coloro che hanno aderito alle raccomandazioni delle autorità sanitarie pubbliche – come il paziente con rilevanti problemi respiratori, a monte – un trattamento deteriore rispetto a quello riconosciuto a quanti abbiano ubbidito ad un precetto”.
Non è in discussione l’affidabilità dei vaccini
Attenzione, però. La stessa Corte costituzionale precisa che “l’estensione del riconoscimento del diritto all’indennizzo non implica affatto valutazioni negative sul grado di affidabilità scientifica della somministrazione delle vaccinazioni. Al contrario, la previsione dell’indennizzo, sempre che sia accertato un nesso di causalità tra somministrazione del vaccino e menomazione permanente, completa il ‘patto di solidarietà’ tra individuo e collettività in tema di tutela della salute e rende più serio e affidabile ogni programma sanitario volto alla diffusione dei trattamenti vaccinali, al fine della più ampia copertura della popolazione”.
Il parere dell’esperto
Paolo Cendon, responsabile del portale giuridico Persona & danno e docente universitario a Trieste, spiega l’importanza della decisione della Consulta: “Questo provvedimento è cosa buona perché estende un diritto a una platea più ampia di persone. Anche se i danni permanenti alla salute sono provocati da una vaccinazione non obbligatoria, ma consigliata, si sancisce che lo Stato non ti può lasciare solo. Al contrario, ti deve dare un aiuto economico, un sostegno. Sicuramente un maggior numero di malati ora chiederà e avrà gli indennizzi. Non dovranno più esserci lunghe e costose cause. L’auspicio è che diventino a breve indennizzabili anche le conseguenze temporanee gravi”.
I commenti in rete
La sentenza sta facendo discutere. E divide. Luca T. commenta online: “Ci vedo poco da esultare. A me pare una sentenza pessima che celebra la bontà del piano vaccinista, sdogana la liceità del danno individuale per il beneficio collettivo, afferma che la salute si tutela attraverso la massima copertura vaccinale, accolla al cittadino tutto l’onere di provare il nesso causale”.
Sabrina T. si dice “perplessa” e sostiene: “Mah… sembra essere un contentino”. Corrado V. osserva: “A leggere ‘sta sentenza sembra scritta da marxisti. Ma io dico: come pensano i giudici di poter imporre la solidarietà per legge? Ma poi com’è possibile definire solidarietà il sottoporsi a una profilassi?”. Antonio D. rilancia: “Ma se proponessimo invece, oltre all’indennizzo da parte dello Stato, una mega multa alle case farmaceutiche per ogni danneggiato da vaccini?”.
Autismo e vaccini: non provata la correlazione
C’è un secondo provvedimento giudiziario destinato a riaccendere il dibattito. La Corte di cassazione ha ritenuto che a un ragazzo lodigiano affetto da autismo non sia dovuto alcun indennizzo, perché non è stato provato “il nesso di causalità e di concausalità tra la patologia denunciata e la somministrazione del vaccino” polivalente a 14 mesi di vita. “In giudizio – spiegano i giudici – non è stata accertata l’incidenza deterministica, anche come concausa, delle vaccinazioni sulla insorgenza della sindrome autistica”.
“La decisione risente dell’aria che tira”
L’avvocato del giovane e dei familiari, Simone Lazzarini, si dice convinto che “la decisione ha risentito dell’aria che tira, del clima ‘politico’ che c’è attorno a queste tematiche, nel pieno del ciclone. A parità di argomentazioni – racconta il legale – nel 2010 la Cassazione aveva emesso una sentenza di segno opposto, per una vicenda che riguardava i danni da emoderivati”. Altra considerazione dell’avvocato: “Ai provvedimenti come quelli relativi al ragazzo viene data molta pubblicità. Di contro le sentenze che riconoscono gli indennizzi, per le conseguenze dei vaccini, restano in genere sottotraccia. Se ne parla poco o niente”.