Sentirsi soli vittime sindrome di calimero

Le novità, in sintesi

Il diritto all’indennizzo spetta alle persone (soprattutto donne) che hanno subito crimini violenti, quando il colpevole non è stato trovato oppure c’è un responsabile che è stato condannato al pagamento dei danni e non ha provveduto. Le istanze, per accedere al Fondo statale e avere un risarcimento minimo, vanno presentate alle prefetture entro il 30 settembre 2019. È atteso a breve un decreto interministeriale, chiamato ad aggiornare gli importi per parte dei reati presi in considerazione (quelli per cui ad oggi non si superano i 3.000 euro).

Il fondo per sostenere le vittime di reati violenti dolosi

L’ultima legge di Bilancio mesi fa ha riaperto e prorogato i termini concessi per chiedere gli indennizzi previsti dallo Stato per sostenere le vittime di reati violenti dolosi (quando sono commessi da autori non identificati o assolti oppure da condannati che non sono economicamente in grado  di rifondere i danni stabiliti dai giudici) e per aiutare i figli di donne e uomini assassinati da partner o ex partner. Il ministero dell’Interno solo di recente ha pubblicato un avviso online, per informare le interessate  e gli interessati.   Non resta molto tempo. La nuova scadenza è il 30 settembre 2019. E riguarda le persone prese di mira da criminali e aggressori  in passato, tra l’estate 2005 e l’estate 2016. Per i reati più recenti, e per i casi non ancora definiti, i giorni a disposizione sono 60 (a partire da quando l’iter giudiziario si completa).  La nuova “finestra”, in sintesi, consente di poter ripescare i casi più vecchi.

Risarcimenti su richiesta, non d’ufficio

Gli importi ad oggi in vigore sono relativamente bassi, risibili, ritenute inique dagli addetti ai lavori. Le somme previste, per modeste che siano, non vengono accordate d’ufficio.  Bisogna attivarsi, presentando una richiesta ad hoc. Un nuovo decreto interministeriale, in dirittura d’arrivo, aggiornerà gli importi previsti per i reati meno gravi e includerà lo sfregio al viso (canonizzato dal Codice rosso) nei crimini che danno diritto al risarcimento (sempre nel caso di autori ignoti, insolventi o assolti). I soldi a disposizione  non sono però infiniti.

I moduli sul sito del Viminale

Per presentare  domanda di risarcimento – con  l’accesso al Fondo creato ad hoc –  non è necessario assumere un avvocato. Il modulo da compilare e spedire  è reperibile sul sito del ministero dell’Interno, assieme a una manciata di istruzioni per l’uso (www.interno.gov.it, selezionare “ministero” nel menu e poi “commissari”; tra i link nella parte destra cliccare su “commissario per il coordinamento delle iniziative di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso e intenzionali violenti,” quindi scegliere “presupposti e requisiti per l’accesso al Fondo delle vittime dei reati intenzionali violenti”: in fondo alla pagina c’è il modello standard per la richiesta, con le indicazioni di massima per avviare la procedura).

C’è tempo fino al 30 settembre 2019

L’istanza per le vicende più datate – come da proroga – può essere presentata  entro il 30 settembre 2019 al prefetto della provincia in cui si trovano i giudici che hanno  emesso la sentenza  o la provincia nella quale risiedono la richiedente (le vittime sono in prevalenza donne e minori) o il procuratore speciale  (nel caso in cui la vittima o gli aventi diritto siano cittadini o stranieri non residenti in Italia). Non servono marche da bollo, non ci sono spese extra. Per l’invio le opzioni sono due:  la  posta elettronica certificata o un plico raccomandato con avviso di ricevuta. Gli indirizzi territoriali e virtuali si trovano facilmente in rete, usando uno dei soliti motori di ricerca. I funzionari prefettizi faranno una prima valutazione delle richieste e della documentazione  e poi manderanno le pratiche a Roma, al Comitato di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso e intenzionali violenti, l’organo chiamato a decidere e deliberare i risarcimenti.

Chi può presentare l’istanza di indennizzo

Possono presentare domanda di indennizzo, allegando le “pezze d’appoggio”:

le vittime di reati intenzionali violenti commessi tra il 30 giugno 2005 e il 23 luglio 2016 e rimasti fuori dalla precedente “finestra”;

le vittime di reati intenzionali violenti commessi dopo il 23 luglio 2016, entro 60 giorni dalla decisione che ha definito il  giudizio (nel caso di autore ignoto, assolto o con un reddito tale da ottenere il patrocinio gratuito), dall’ultimo atto dell’azione esecutiva infruttuosa per ottenere il risarcimento del danno (quando c’è un condannato che non paga e non ha beni o soldi da recuperare) o dal passaggio in giudicato di una sentenza di condanna o di assoluzione;

chi ha subito lesioni personali gravissime o permanenti  (e sfregi al volto);

coloro che avevano già avuto un indennizzo e potrebbero beneficiare di una somma più alta, stabilita dal decreto interministeriale in arrivo (per i reati di gravità intermedia, non  per tutti)

gli altri aventi diritto, cioè familiari, coniugi e assimilati.

Ecco i requisiti di base

I requisiti richiesti, da dichiarare nelle domande, sono:

l’avere già tentato – senza risultato, con un’azione esecutiva andata a vuoto – di ottenere soldi dall’autore del reato condannato al pagamento del risarcimento, insolvente;

non aver concorso, anche colposamente, alla commissione del reato che ha provocato i danni o di reati connessi;

non essere stato condannata/o con sentenza definitiva (o alla data di presentazione della domanda) e non essere sottoposta/o a procedimento penale per i crimini più gravi (associazione mafiosa, omicidio, terrorismo, traffico d’armi…) o per evasione fiscale ;

non avere già avuto, da soggetti pubblici o privati, somme di denaro superiori a 5.000 euro;

Per le parti offese non ci sono più limiti di reddito, aboliti. I condannati che possono essere colpiti  nel portafoglio,  se non hanno risarcito spontaneamente  le parti offese, devono  invece  avere entrate superiori a quelle previste per ottener il gratuito patrocinio (mille euro al mese circa).

Gli indennizzi attuali e l’ipotesi di aumenti

Gli indennizzi previsti sono: 7.200 euro per un omicidio commesso dal coniuge, anche  separato o divorziato, o da persona che è o è stata  legata  da  relazione affettiva alla persona  offesa; importo  fisso maggiorato a 8.200 solo per i figli della vittima di assassinio; 4.800 euro per le violenze sessuali più gravi. Per gli atti sessuali di minore gravità e per altri reati violenti (non meglio precisati) al momento è previso un indennizzo fino ad un massimo di 3.000 euro, nella forma del rimborso di spese mediche e assistenziali da documentare.  Il decreto interministeriale  in corso di definizione andrà a incidere su queste ultime tipologie.

Quali sono i reati risarcibili dallo Stato?

La legge di riferimento cita esplicitamente omicidio, violenza sessuale, lesioni gravissime, caporalato e sfruttamento di manodopera. Il decreto in arrivo aggiungerà lo sfregio al volto. Stalking e maltrattamenti i famiglia non sono indicati. “Per questi reati – dicono dall’ufficio del Commissario – non abbiamo ancora avuto alcuna richiesta. Ciò non toglie che le vittime possano presentare richiesta di indennizzo. Sarò poi il Comitato a valutare i casi uno per uno. Lo stesso vale per chi ha subito altri crimini violenti e dolosi commessi con l’uso della violenza. Sicuramente si parla di quella fisica; per quella psicologica, come accennato, verranno prese in esame le singole situazioni). Restano  tagliate fuori dall’accesso al Fondo, se non hanno  avuto conseguenze drammatiche, le donne (e gli uomini) percosse o con lesioni non gravi.

Estensione del diritto e novità

È stata ampliata, da un paio d’anni, anche la platea degli aventi diritto. Per le vittime di reati violenti extra familiari – viene dettagliato in burocratese sul sito del ministero della Giustizia (www.giustizia.it, sezione “itinerari a tema”) – “l’indennizzo è corrisposto in favore del coniuge superstite e dei figli; in mancanza del coniuge e dei figli, l’indennizzo spetta ai genitori e, in mancanza dei genitori, ai fratelli e alle sorelle conviventi e a carico al momento della commissione del delitto. Al coniuge è equiparata la parte di un’unione civile tra persone dello stesso sesso. In mancanza del coniuge, allo stesso è equiparato il convivente di fatto che ha avuto prole dalla vittima o che ha convissuto con questa nei tre anni precedenti alla data di commissione del delitto”.

Carenze, difficoltà e criticità

Mettersi in contatto telefonico con i funzionari che si occupano di questi temi  sul territorio – per capire meglio  procedure e diritti, quando non bastano le istruzioni online – è un’impresa  che richiede tempo e pazienza. Alla prefettura di Milano ci vogliono una dozzina di tentativi prima di trovare un’addetta nell’ufficio competente. La persona che risponde non è in grado di elencare tutti i reati per cui l’indennizzo è previsto. “Stalking e maltrattamenti in famiglia? Aspetti la sentenza definitiva, faccia un’azione esecutiva contro il condannato e  poi  vediamo…”. Alla Prefettura di Como il centralinista non sa a chi passare la chiamata e gira l’utente al referente sbagliato. Al quarto tentativo,  quando viene detto il cognome dell’incaricato, la telefonata  finisce al dipendente “giusto”.  “Scusi, l’indennizzo è previsto anche per le vittime di maltrattamenti in famiglia e di stalking?”. Risposta: “Riterrei di no, ma non lo so per certo.  Mi devo informare. Lasci un numero. Adesso ho cose urgenti da fare. Chiederò. La richiamerò nel pomeriggio o più probabilmente domani”.

Che cosa fare nei casi dubbi?

Che dare, dunque? Anche l’avvocato torinese Stefano Commodo, da anni in prima linea nelle battaglie pro-risarcimenti,  consiglia alle vittime di presentare comunque domanda di indennizzo, nelle situazioni chiaramente comprese nelle legge e pure quando non si hanno certezze sull’ammissibilità o meno al risarcimento statale. “La disposizioni e il decreto attuativo – ripete – sono stati scritti e corretti in modo pasticciato, non organico. Sembra che siano stati fatti  in modo tale da creare confusione e da rendere complicato l’esercizio di un diritto”. 

Il commissario e le iniziative per informare la cittadinanza

Il prefetto Raffaele Cannizzaro, il Commissario che delle vittime e del Fondo si occupa, sta cercando di alzare il livello di informazione con iniziative mirate, organizzate in varie parti d’Italia. Giovedì 25 luglio, fanno sapere dal suo staff, sarà ospite di Uno mattina, su Rai 1.