La Legge Rilancio ha allungato la durata dei voucher, scaduti i quali si può chiedere il rimborso. Ma alcune compagnie restituiscono la somma corrispondente anche prima
Treni, bus, aerei, pacchetti di viaggio: la legge Rilancio segna una vittoria per tutti quelli che, a causa dell’emergenza sanitaria, hanno ricevuto un voucher in cambio della cancellazione del loro viaggio. «Come è già accaduto per gli eventi e gli spettacoli, la durata del buono è stata allungata da 12 a 18 mesi. La regola vale per i tutti i biglietti per i viaggi tra l’11 marzo e il 30 settembre 2020» chiarisce Maria Pisanò, direttore del Centro europeo consumatori e utenti. «Scaduto il termine, chi non avrà utilizzato il buono potrà chiedere il rimborso della somma pagata». Ma la legge introduce diverse novità e qualche perplessità. Eccole.
Dopo un anno la restituzione della somma è assicurata
La misura più interessante riguarda i ticket per aerei, treni e traghetti: anche se il voucher ha una validità di 18 mesi, chi non lo utilizza può chiedere la restituzione della somma già 12 mesi dopo l’emissione del buono. Anche per i pacchetti la legge prevede poi che il consumatore possa utilizzarlo presso una società che appartiene allo stesso gruppo dell’azienda che l’ha emesso. «Il voucher Ryanair, per esempio, potrà essere utilizzato anche con Laudamotion, compagnia del gruppo irlandese con base a Vienna. È sempre meglio, però, chiedere alla compagnia» suggerisce Pisanò.
… ma si può ottenerla anche subito
La legge Rilancio italiana infatti non ha seguito le indicazioni dell’Europa e dell’Antitrust, che chiedevano di offrire ai viaggiatori la scelta immediata tra voucher o rimborso. «Per questo motivo la Commissione Europea ha avviato una procedura di infrazione nei confronti del nostro Paese» spiega Carmelo Calì responsabile Trasporti Confconsumatori. E alcune compagnie si stanno muovendo per aderire alle indicazioni europee. Klm, per esempio, sta versando le somme dovute a chi ne fa richiesta; altre, come Alitalia e Volotea, hanno presentato all’Antitrust impegni in tal senso. La cosa migliore è informarsi contattando il centro assistenza.
Se la compagnia fallisce
Il codice del Turismo prevede in questi casi che i tour operator abbiano una garanzia bancaria o assicurativa per potere risarcire o rimborsare i clienti. «Per i biglietti dei trasporti» aggiunge Pisanò «il Governo ha istituito un fondo di garanzia ad hoc, che interverrà nel caso in cui le compagnie siano insolventi. Aspettiamo un regolamento con le istruzioni per accedere al Fondo, ma sarà il consumatore a dover fare domanda».