Da quando Internet è entrato nelle nostre vite come “spazio virtuale” in cui intessere relazioni, si sono materializzati nuovi potenziali pericoli. Tra questi c’è il cyberstalking, cioè la versione online del reato di stalking, che mira a molestare e perseguitare l’altro, attraverso l’utilizzo dei mezzi digitali di comunicazione (e-mail, messaggistica, social ecc.).
Differenze tra cyberstalking e stalking
La differenza tra lo stalker “della realtà fisica” e il cyberstalker è il fatto che quest’ultimo approfitta dell’anonimato offerto dal web, per tormentare le vittime senza essere scoperto. Il cyberstalking si differenzia, inoltre, dallo spamming (l’invio di messaggi spazzatura in modo massiccio), perché prende di mira una sola persona, anziché una moltitudine di indirizzi di posta elettronica. Con la sua vittima, infatti, il cyberstalker stabilisce un contatto privilegiato, ed è molto più pesante della “semplice” diffusione di e-mail fastidiose.
Il paradosso di una minaccia concreta che proviene dall’etere è stato bene espresso nel libro fresco di pubblicazione Digital love di Raimondo Aiello, Rossella Dolce e Fiorenzo Pilla (Ledizioni editore). «Finché si rimane nel breve periodo di una chat, con applicazioni o siti sicuri e all’interno di uno scenario virtuale, i rischi che accada qualcosa di spiacevole rimangono contenuti.
Quando la frequentazione diviene assidua, si rivelano le proprie generalità, ci si scambia foto intime, si creano legami più o meno intensi con lo sconosciuto o, ancor più, si passa sul piano del mondo fisico, allora i rischi crescono esponenzialmente, e vale la pena chiedersi quanto davvero desideriamo sacrificare al fascino dell’ignoto la tutela della nostra sicurezza». Un ignoto, però, che con il cyberstalking smette di perdere fascino per assumere contorni molto più minacciosi.
Identikit del cyberstalker
Innanzitutto, il cyberstalker non deve necessariamente conoscere la vittima o aver intrattenuto una relazione virtuale con essa: a volte può sparare a caso, pescare nel mezzo di una chat room o di un forum attivo e iniziare così la sua persecuzione.
«Il comportamento vessatorio del cyberstalking risponde a un bisogno patologico di avere potere sull’altro e di controllarne le reazioni: più il persecutore si accorge di riuscire a spaventare l’altro, più trae soddisfazione dagli effetti della sua persecuzione stessa, in un gioco perverso di molestia crescente» spiega lo psicoterapeuta Roberto Pani, docente di Psicologia clinica presso l’Università di Bologna.
Il fine del cyberstalker è proprio quello di indurre uno stato di paura nell’altro e di godere della propria onnipotenza denigratoria, che ai suoi occhi assume un significato quasi magico. «Il fatto di non uscire allo scoperto rafforza questa sua sensazione di potere, quasi “demoniaca”: la vittima non lo vede, ma lo sente e lo legge attraverso parole minacciose, e per questo il cyberstalker diventa più persecutorio».
Tali molestie verbali (offese, minacce, insulti, ricatti ecc.) possono minare seriamente il benessere psicologico della vittima, anche se il cyberstalker esiste “solo” nella realtà virtuale.
«Il fatto che la vittima non sa dove si trovi il suo persecutore può aumentare lo stato di paura» continua l’esperto «A volte l’incertezza della localizzazione offre al cyberstalker ulteriori spunti per molestare e creare sconcerto».
Come difendersi dal cyberstalking?
Come prima istanza, bisogna bloccare o inserire in black list il molestatore, cioè l’account e-mail, social o numero telefonico da cui provengono i messaggi ossessivi.
«Nel caso in cui si conosca virtualmente il molestatore, accorgersi che la relazione si stia trasformando in qualcosa di spiacevole non è sempre facile, ma è bene avere la forza di interrompere ogni comunicazione appena si prova disagio. E, se ci si sente soli e fragili, chiedere aiuto» prosegue l’esperto.
Per quanto riguarda la difesa legale, è importante sapere che oggi la legge considera gli atti persecutori caratteristici del cyberstalking come elementi del reato di stalking. In altre parole, le vittime possono rivolgersi alle autorità giudiziarie per sporgere denuncia contro chi si è introdotto nel proprio spazio virtuale per molestare verbalmente, attraverso l’invio di messaggi ossessivi, minacciosi o persecutori. Social compresi.
Cosa dice la legge
La giurisprudenza considera lo stalking, compreso quello operato virtualmente, un reato. In particolare, l’articolo 8 della Legge n. 38/2009 che definisce l'”Ammonimento”, prevede che la persona offesa possa esporre i fatti all’autorità di pubblica sicurezza, identificata nella figura del Questore, formulando richiesta di ammonimento nei confronti dell’autore di condotta persecutoria.
Si può risalire al cyberstalker?
In genere, sì. Per quanto non sempre sia semplice ricostruire la fonte delle molestie che avvengono tramite canali virtuali, le capacità e gli strumenti a disposizione della Polizia permettono nella gran maggioranza dei casi di risalire all’autore del reato.